Contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
15 Giugno 2022

Si chiede come gestire il FAL nel risultato di amministrazione 2021 e conseguentemente nel bilancio di previsione 2022-2024 considerato che l'accantonamento del FAL genera un disavanzo di circa 939.000,00 nel rendiconto 2021.

Risposta

Premesso che la nuova modalità di contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità ottenute ai sensi del d.l. n. 35/2013 è stata introdotta con l’articolo 52 del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni-bis), come convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne il rendiconto dell’esercizio 2021, l’importo della anticipazione di liquidità ancora da rimborsare al 31.12.2021 (al netto cioè dell’importo rimborsato nel 2021), deve essere accantonato in occasione del rendiconto, e va esposto alla voce “Fondo anticipazioni liquidità” del prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione; nello stesso prospetto va inoltre esposto anche l’importo della quota rimborsata nell’esercizio, ricomprendendolo tra gli “Altri accantonamenti” del prospetto medesimo. Ambedue detti importi vanno altresì indicati nella colonna d) nell’allegato a/1.

Per quanto concerne il bilancio di previsione 2022-2024:

  • le quote di capitale concernenti la restituzione della anticipazione vanno contabilizzate al titolo 4, Missione 50, Programma 2, macroaggregato 3, piano dei conti U.4.03.01.01.001 (Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Ministeri);
  • la quota ricompresa tra gli “Altri accantonamenti” del rendiconto 2021, corrispondente all’importo rimborsato in detto esercizio, va applicata al bilancio 2022 come “Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità” e concorrerà all’equilibrio di parte corrente: tale quota dell’avanzo accantonato può essere applicata al bilancio in deroga ai limiti previsti dall’articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha stabilito dei limiti per gli enti in disavanzo. Poiché detta quota di avanzo non può finanziare la rata di rimborso annuale delle anticipazioni di liquidità iscritta al titolo 4 della spesa, che deve essere finanziata da risorse di parte corrente (articolo 52, comma 1-ter, del d.l. n. 73/2021), la nota integrativa dovrà dare dimostrazione che per il finanziamento della quota di capitale concernente la restituzione della anticipazione iscritta al titolo 4 l’ente ha utilizzato risorse correnti libere diverse dalla quota di avanzo come sopra applicata al bilancio.

Per quanto concerne infine il disavanzo determinato dalla nuova modalità di contabilizzazione del F.A.L. lo stesso articolo 52 del d.l. n. 73/2021 prevede che il maggior disavanzo derivante dall’accantonamento nel rendiconto 2020 di tutta l’anticipazione non restituita al 31/12/2019, al netto di quanto rimborsato nel 2020, va ripianato in quote costanti a decorrere dall’esercizio 2021 entro il termine massimo di dieci anni: è quindi l'ente a stabilire il numero di anni in cui ripartire il recupero di tale disavanzo, e nel bilancio di previsione 2022-2024 dovranno essere iscritte alla voce “Disavanzo di amministrazione” le quote annue da recuperare.

10 giugno 2022             Ennio Braccioni

 

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