Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiIn caso di inserimento atto di nascita con attribuzione doppio cognome, alla luce della Sentenza Corte Costituzionale 27 aprile 2022 - 31 maggio 2022, n. 13 e della circolare ministeriale n. 63/2022, si chiede secondo quali modalità deve essere predisposto l’accordo dei genitori nel caso in cui vogliano attribuire al figlio un solo cognome.
Come deve essere redatto l’accordo? Si può procedere con una dichiarazione davanti all’Ufficiale Giudiziario? Esiste un modello?
Avrà già verificato nella Circolare n. 63/2022 la mancanza di indicazioni a riguardo.
In occasione dell’entrata in vigore della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286/2016 però limitatamente alla possibilità di aggiungere al cognome paterno quello materno, il Ministero si era espresso riguardo alla modalità di reperire l’accordo dei genitori sull’attribuzione del cognome. Riporto lo stralcio estratto dalla Circolare n. 7 del 14.6.2017:
“ Una prima questione attiene all'esistenza o meno di formalità - necessarie per documentare l'accordo tra i genitori sul cognome materno, e come tali preliminari all'accoglimento, da parte dell'ufficio dello stato civile, della richiesta dei genitori di attribuire al nuovo nato «anche» tale cognome. In particolare, con riguardo alla fattispecie, invero frequente, in cui è il padre che rende la dichiarazione di nascita, è stato posta la questione circa la necessità che questi fornisca all'ufficio anche la prova dell'accordo, mediante la presentazione di una dichiarazione sottoscritta dalla madre, ancora ricoverata presso il centro di nascita. Al riguardo va chiarito che, in assenza di apposite disposizioni normative, gli uffici dello stato civile non possono richiedere agli interessati oneri docum'entali ulteriori rispetto a quelli previsti dall'ordinamento. Ed, infatti, nell'ordinamento dello stato civile, le formalità che sorreggono il legittimo e corretto operare degli uffici sono esclusivamente quelle poste dalle apposite fonti di settore e, quindi, dal codice civile e dalle altre leggi rilevanti, dai regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, nonché dal decreto del Ministro dell'Interno del 5 aprile 2002, recante le formule per la redazione degli atti e dei processi verbali da inserire nei registri e da conservare negli archivi. Del resto, la stessa disciplina dell'attribuzione del nome al nuovo nato - nella quale è da sempre escluso qualsivoglia automatismo - fa perno sull'accordo dei genitori, presunto e non da provare davanti all'ufficiale, in quanto elemento presupposto nella dichiarazione di nascita, ancorché resa da uno solo dei genitori. L'attribuzione del nome - cui ora è possibile ricondurre anche l'attribuzione del cognome - è infatti un atto di esercizio della responsabilità genitoriale che implica non un effetto ope legis bensì la previa e concorde scelta dei genitori.”
Alla luce di quanto chiarito dal Ministero in passato ritengo che l’atteggiamento da parte dell’usc non debba cambiare quindi l’atto si formerà così: Il dichiarante dà il nome…..ed il cognome di…… Questo sia che siano presenti entrambi i genitori sia che sia presente solo un genitore.
13 giugno 2022 Grazia Benini
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2173, sintomo n. 2202
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Consiglio di Stato – Sezione III – Sentenza 27 maggio 2025, n. 4578
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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