Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giuseppe Gaeta
QuesitiUna tirocinante ha subito un infortunio sul lavoro, per il quale è stata assente dal 04.01.2022 al 20.05.2022. Il comune ha continuato ad erogare alla stessa 180 euro mensili a titolo di indennità di tirocinio ed ha chiesto all'INAIL di liquidare direttamente al comune l'indennità di infortunio. L'INAIL ha disposto la liquidazione a favore del comune di un importo pari a 5.086,44 euro (calcolato sulla base della retribuzione convenzionale di cui al punto 1.5.1. della circolare INAIL n. 21 del 16.05.2022), a fronte di 900 euro erogati alla tirocinante per il periodo di assenza causato dall'infortunio. Si richiede se la differenza tra quanto erogato dall'INAIL al comune a titolo di indennità di infortunio e quanto erogato alla tirocinante debba essere ora corrisposto alla tirocinante medesima in quanto di sua spettanza.
L’indennità di infortunio corrisposta dall’INAIL ha natura risarcitoria. Pertanto si ritiene che, quanto erogato all’Ente dall’Istituto (calcolato sulla retribuzione convenzionale), dovrà essere corrisposto alla tirocinante previa decurtazione di quanto già pagato alla medesima a titolo di indennità di tirocinio nel periodo di infortunio.
13 giugno 2022 Giuseppe Gaeta
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4498, sintomo n. 4609
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
INPS – 26 maggio 2025
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