Novità concernenti l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e la tassazione dei redditi di lavoro dipendente
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Risposta del Dott. Giuseppe Gaeta
QuesitiSi chiede di sapere se per l'erogazione della produttività dell'anno 2020 che avviene ora nel mese di giugno 2022, può essere applicata la tassazione separata.
Il contratto decentrato che ha approvato l'erogazione produttività 2020 è stato siglato nell'anno 2021. Nella risposta n.283/2022 dell'agenzia delle entrate si parla di ritardo fisiologico e di tassazione ordinaria, ma il dubbio nasce in quanto la firma del decentrato è del 2021.
Il cosiddetto “ritardo fisiologico” va individuato nella ordinarietà del comportamento adottato dall’Amministrazione nell’approvazione degli atti sottesi all’erogazione della produttività ed al conformarsi dei tempi di quest’ultima a quelli di altre Amministrazioni.
In altre parole, se l’Amministrazione eroga costantemente la produttività con due anni di ritardo ed anche le altre Amministrazioni si comportano in egual maniera, allora il ritardo può definirsi “fisiologico” e la tassazione da applicare agli emolumenti accessori è quella ordinaria.
Se, invece, il ritardo è imputabile a motivi contingenti e straordinari e l’Amministrazione ha sempre erogato la produttività entro l’esercizio successivo a quello di riferimento, allora si rientra pienamente nel disposto di cui all’art. 17, comma 1, lettera b) del TUIR e, di conseguenza, la tassazione da applicare è quella separata.
Una questione simile è stata affrontata dall’Agenzia delle Entrate con risposta n. 223 del 29.03.2021 a specifico atto di interpello. In particolare l’Agenzia delle Entrate precisa che “… il ritardo può essere considerato fisiologico anche se l'erogazione della retribuzione non avvenga nell'annualità successiva a quella di maturazione ma in quelle ancora successive, in considerazione delle procedure di liquidazione ordinariamente adottate …” e ritiene che “… non si giustifichi l'applicazione della tassazione separata qualora le retribuzioni di risultato siano corrisposte in periodi d'imposta non immediatamente successivi a quello di maturazione ma con una tempistica costante, come nel caso di un'amministrazione che, dovendo rispettare le procedure di autorizzazione di spesa o di misurazione dei risultati, eroghi in via ordinaria gli emolumenti premiali il secondo anno successivo rispetto a quello di maturazione …”.
Nel caso di specie, dovrà essere la stessa Amministrazione, in ragione della tempistica adottata anche negli esercizi precedenti, a valutare se l’erogazione della produttività 2020 nel corrente anno 2022 rientri o meno nel cosiddetto “ritardo fisiologico”, non essendo in concreto discriminante la motivazione di aver siglato il CCDI nell’anno 2021 per determinare l’assoggettabilità a tassazione separata dei compensi de quibus.
14 giugno 2022 Giuseppe Gaeta
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4509, sintomo n. 4620
Agenzia delle Entrate – Circolare 16 maggio 2025, n. 4/E
Agenzia delle Entrate – risoluzione 11 aprile 2025, n. 29
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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