Trasferimenti PNRR - Misure M5C2I2.1 e M5C2I2.2: modalità di erogazione delle risorse secondo priorità delle fonti di finanziamento
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiNella FAQ 49 del 1 giugno 2022 la RGS indica le varie forme di finanziamento che possono essere utilizzate, nell’anno 2022, per coprire i maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica (applicazione avanzo disponibile proventi concessioni edilizie e sanzioni avanzi Covid).
Mi chiedevo se, anche per utilizzare l’avanzo libero, fosse necessario fare il confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per le utenze nell’anno 2019, in quanto l’ente negli ultimi anni ha fatto interventi di efficientamento energetico che hanno permesso di ridurre in maniera consistente la spesa per energia elettrica e questo non ci permetterebbe il ricorso a tali forme di finanziamento.
La risposta è affermativa: il comma 6 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito nella legge n. 25/2022, quale risulta integrato dall’articolo 37-ter del d.l. n. 21 /2022 consente di utilizzare le risorse ivi considerate “” ... a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019 ...””; la FAQ della RGS n. 49 del 1° giugno u.s. ha poi chiarito che per risorse considerate dal citato comma 6 debbono intendersi:
- la quota disponibile dell’avanzo di amministrazione;
- i proventi delle concessioni edilizie e relative sanzioni;
- la quota vincolata dell’avanzo di amministrazione derivante dalle somme del “Fondone” non utilizzate.
Dette somme - ivi compresa quindi anche la quota libera dell’avanzo - sono utilizzabili per finanziare la maggiore spesa per energia elettrica del 2022 rispetto a quella sostenuta allo stesso titolo nel 2019: tale maggiore spesa va determinata mediante “” confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019 ”” e, non prevedendo tale norma alcun correttivo al riguardo, sono da ritenere a tal fine irrilevanti eventuali economie derivanti da interventi di efficientamento.
15 giugno 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4133, sintomo n. 4189
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Comunicato del 9 giugno 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
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