Stabilizzazione professionisti al sud assunti da Agenzia per coesione, a supporto enti locali per 36 mesi
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiAlla data del 31/12/2021 è stato fatto un affidamento ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti di un incarico per la progettazione di un'opera pubblica. Nella determina di affidamento l'impegno di spesa è stato fatto a favore del capogruppo, il quale dovrebbe procedere a liquidare gli altri componenti del raggruppamento. Attualmente i componenti del raggruppamento hanno invece prodotto la Scrittura notarile di formazione del raggruppamento nel quale specificano di voler essere pagati separatamente da parte del Comune, ognuno per la propria quota. Questo comporterebbe la necessità di modificare l'impegno fatto al 31/12/2021 (mantenuto a residuo), suddividendo tale impegno a favore dei componenti del raggruppamento. Richiedo se tale operazione è fattibile essendo un impegno a residuo.
Preliminarmente si osserva che non appare corretta la modalità con cui è stato registrato l’impegno relativamente al soggetto individuato come creditore: poiché l’incarico è stato affidato ad un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti, l’obbligazione dell’Ente si è perfezionata nei confronti di detto Raggruppamento (e non del “capogruppo”), per cui è detto Raggruppamento che riveste la natura di creditore nei confronti dell’Ente; ne deriva che appare necessario rettificare detto impegno indicando come creditore il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti.
Dopo di che sarà sufficiente adottare una determina di presa d’atto dell’atto notarile di costituzione del raggruppamento, con la quale si andrà a specificare che i pagamenti del corrispettivo dovuto per l’espletamento dell’incarico affidato saranno disposti sulla base delle corrispondenti fatturazioni, che dovranno avvenire in conformità dell’atto costitutivo del Raggruppamento.
15 giugno 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4140, sintomo n. 4196
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
TAR Lazio, Roma, Sezione IV-ter - Ordinanza 2 aprile 2025, n. 6562
Corte Costituzionale – Sentenza 10 aprile 2025, n. 40 e comunicato
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