Criteri di determinazione del rimborso per le attivita' svolte dai pubblici dipendenti nominati negli organi giudicanti e inquirenti di giustizia sportiva
Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport - Decreto 14 aprile 2025
Risposta del Dott. Paolo Dolci
QuesitiL'ente ha incamerato proventi permessi a costruire di una pratica edilizia nel 2022 dando atto che parte di tale incasso deve essere restituito all'impresa in quanto non dovuto. E' stato stanziato a titolo 2 in uscita apposito capitolo di spesa per il rimborso 08.01-2.05.04.05.001 RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE (IMPRESE) finanziato in entrata con i permessi a costruire (entrate della medesima pratica oggetto di rimborso).
Si chiede se sia corretto che il rimborso degli oneri versati sia finanziato con i proventi da permesso a costruire stante che il comma 460 Legge 232/2016 elenca in modo analitico l'utilizzo delle suddette entrate non contemplando l'utilizzo per eventuali restituzioni di oneri non dovuti.
Il comma 460, dell’articolo 1, della l. 232/2016, come modificato dai d.l. 148/2017 e d.l. 162/2019 cita testualmente “460. A decorrere dal 1º gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali:
A decorrere dal 1° aprile 2020 le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti, fermo restando l'obbligo dei comuni di porre in essere tutte le iniziative necessarie per ottenere l'adempimento, anche per equivalente, delle obbligazioni assunte nelle apposite convenzioni o atti d'obbligo da parte degli operatori.”.
Il comma 460 si riferisce specificatamente ai proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni, mentre l’incasso citato nel quesito contiene una quota di entrate, rilevate contestualmente all’incasso, non dovute e quindi non configurabili quale provento soggetto al vincolo.
Per tale ragione, sussistendo una correlazione diretta tra entrata e spesa, il codice di bilancio proposto, 2.05.04.05.001 “Rimborsi in conto capitale a Imprese di somme non dovute o incassate in eccesso” risulta corretto così come corretto è il finanziamento di tale spesa con gli oneri versati in eccesso.
Se, diversamente, si fosse trattato di un rimborso di oneri di anni precedenti già utilizzati dall’Ente o di rimborso di oneri relativi a modifiche e/o rinunce ai titoli abilitativi rilasciati, sarebbe stato necessario reperire fonti di finanziamento differenti non soggette a vincolo di destinazione del comma 460 (quali ad esempio entrate correnti o avanzo disponibile).
17 giugno 2022 Paolo Dolci
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