Unione di comuni e progressione tra le aree per sostituire personale cessato
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiRichiesta approfondimento quesito con riguardo alla progressione verticale di un dipendente comunale.
Con la modifica al comma 1-bis dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001, operata dall’art. 3 del D.L. 80/2021, il ricorso alle progressioni verticali viene fortemente ampliato. Il legislatore “scommette” sulla valorizzazione del personale pubblico, consentendo un percorso di crescita professionale come strumento di efficienza e funzionalità della PA. Con la novella viene superato il vincolo concorsuale in favore della procedura comparativa e viene previsto che le progressioni tra le aree possono essere attivate nel tetto massimo del 50% dei posti che l’ente programma di coprire senza quindi il calcolo del tetto all’interno delle singole aree. Sino a tutto il 2022 è prevista la possibilità di dare, comunque, corso alle procedure concorsuali riservate al personale interno previste dall’art. 22, comma 15, del D.Lgs. 75/2017 fino al 30% dei posti previsti per l’assunzione dall’esterno dai piani dei fabbisogni per ciascuna area o categoria di inquadramento. L’utilizzo di quest’ultima possibilità determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile in base al novellato comma 1-bis dell’art. 52 del D.Lgs. 165/2001.
Il nuovo art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, come sostituito dall’art. 3, comma 1, del DL. n. 80/2021, prevede che l’esperimento della progressione verticale avviene mediante procedura di valutazione comparativa basata sui seguenti elementi di valutazione:
Si ricorda, infine, che la nuova previsione di procedure comparative impone un adeguamento dell’ordinamento interno.
22 giugno 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4533, sintomo n. 4644
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
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