Dipendente non rientrato in servizio dopo aspettativa non retribuita perché in malattia in un paese estero

Risposta del Dott. Giuseppe Gaeta

Quesiti
di Gaeta Giuseppe
27 Giugno 2022

Alla data attuale abbiamo un dipendente della polizia municipale che, dopo un periodo di aspettativa non retribuita, non è rientrato ancora in servizio, perché in malattia in un paese estero (esattamente  il C……a). Dalla disamina INPS per le malattie nei paesi esteri risulta che: Per il C……a i certificati di malattia devono essere prodotti in originale e apostillati,  cioè devono recare una legalizzazione dell'autorità costaricana. Essendo in malattia da tre mesi si domanda:

-  Se tali periodi, essendo successivamente consecutivi a un periodo di aspettativa non retribuita, devono essere retribuiti senza alcuna decurtazione;

-           Se prima di concedere ferie il lavoratore deve obbligatoriamente rientrare in Italia;

-           Se è vero che l’Inps non ha poteri di controllo in tali paesi;

-           Se può essere utile per l’Ente chiedere la visita fiscale di controllo. Ho personalmente contattato il consolato che si occupa di organizzare la visita di controllo. 

-           Se l’apostille deve essere tradotta in italiano.

Risposta

Preliminarmente giova rammentare che le assenze per malattia, il diritto alla conservazione del posto ed il trattamento economico spettante al dipendente sono disciplinate dall’art. 36 del CCNL Funzioni Locali del 21.05.2018. In particolare e per rispondere compiutamente al quesito, si precisa che:

  1. Al dipendente spetta l’intera retribuzione mensile per i primi 9 mesi di malattia (art. 36, comma 10, lettera a), la retribuzione ridotta al 90% per i successivi 3 mesi di malattia (art. 36, comma 10, lettera b) e la retribuzione ridotta al 50% per gli ulteriori 6 mesi di malattia (art. 36, comma 10, lettera c);
  2. Nessuna disposizione, legale o contrattuale, vieta in assoluto la fruizione delle ferie da parte del dipendente, subito dopo un periodo di assenza per malattia dello stesso. Lo dice l’ARAN nella Raccolta sistematica orientamenti applicativi del comparto Regioni Autonomie Locali (Paragrafo 3.4). Tuttavia, rammenta sempre l’ARAN, “… si deve ricordare che, in base all’art. 2109 del codice civile e all’art.18 del CCNL del 6.7.1995, la fruizione delle ferie deve essere sempre preventivamente autorizzata dal competente dirigente, che deve valutare la compatibilità delle stesse con le prioritarie esigenze di servizio. Pertanto, il dipendente dovrà sempre formulare in via preventiva una specifica richiesta in tal senso al dirigente e solo a seguito dell’intervenuta autorizzazione potrà assentarsi dal servizio a titolo ferie …”. Il lavoratore, nel caso in cui il dirigente conceda le ferie, non deve rientrare in Italia;
  3. L’INPS non ha poteri di controllo in Paesi UE né in Paesi extra UE;
  4. Si ritiene quanto meno “opportuno” che l’Ente verifichi lo stato di malattia del dipendente con visita fiscale di controllo. È appena il caso di evidenziare che, pur essendo all’estero, il dipendente è tenuto a rispettare gli orari di reperibilità per le visite mediche di controllo;
  5. L’apostilla o postilla è un timbro che viene apposto dal governo di un Paese che riconosce la qualità con cui opera il funzionario pubblico che ha sottoscritto il documento, la veridicità della firma e l’identità del timbro o del sigillo del quale il documento è rivestito. Quindi, più che l’apostilla, se del caso, sarà il certificato medico a dover essere tradotto in italiano.

22 giugno 2022             Giuseppe Gaeta                      

 

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