Modifiche alle tariffe di notifica degli atti giudiziari
A partire dal 27 giugno 2022, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera 171/22/CONS, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza.
Le tariffe dell’Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 9,50 a € 10,55, mentre per invii accettati presso i Centri Business, ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 9,50 a € 10,15.
L'aumento del costo della notificazione del verbale di accertamento sanzione a norme del Codice della Strada, attraverso il servizio postale, ripropone la necessità della rideterminazione della spesa di procedimento da inserire a carico del destinatario del verbale in aggiunta all’importo della sanzione pecuniaria.
La natura degli importi da pagare e le vicende estintive
Preliminarmente si osserva che il trasgressore (ovvero l’obbligato in solido) è tenuto:
- con natura sanzionatoria, al pagamento dell'importo previsto per la violazione;
- con natura corrispettiva e restitutoria, al pagamento dell'importo previsto per l'intera spesa di istruttoria dell’accertamento e per garantire il perfezionamento della notificazione del provvedimento.
Nel primo caso parliamo di una obbligazione pubblica, per cui il soggetto è tenuto a corrispondere ad una pubblica amministrazione una somma di denaro corrispondente ad un presupposto normativo. Il carattere sanzionatorio della somma dovuta dall'interessato qualifica la stessa in maniera particolare poiché, in caso di mancato pagamento, l'obbligazione assume un aumento dovuto a fattori e moltiplicatori stabiliti dalla legge.
È di tutta evidenza che la diversa natura degli importi, tiene conto, nel caso di estinzione completa attraverso il pagamento della stessa, di un unico effetto estintivo.
Nel caso di pagamento incompleto ai sensi dell’art. 389 del Reg. Es. ed Att. al CdS “ il pagamento effettuato in misura inferiore rispetto a quanto previsto dal codice, non ha valore quale pagamento ai fini dell'estinzione dell'obbligazione…… e la somma versata è tenuta in acconto per la completa estinzione dell'obbligazione conseguente al verbale divenuto titolo esecutivo, e la somma da iscrivere a ruolo è pari alla differenza tra quella dovuta a norma dell'articolo 203, comma 3 (metà del massimo edittale), del codice, e l'acconto fornito.”
Non vi è una posizione prevalente della dottrina e della giurisprudenza. In effetti, non esiste alcuna norma che preveda che nel pagamento di un’obbligazione debbano essere soddisfatte prima le spese e poi il debito principale. Anzi, l’art. 1193 c.c., comma 1, prevede che “Chi ha più debiti della medesima specie (n.d.r. nel nostro caso debiti pecuniari) verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”. Inoltre, secondo il Codice della strada, solo la sanzione è suscettibile di aumento (“metà del massimo della sanzione amministrativa edittale”) se non pagata in misura ridotta entro i termini previsti e non anche le spese di procedimento (art. 203, comma 3). Pertanto, come ormai considerato pacifico anche dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui il trasgressore abbia pagato entro i termini l’importo della sanzione ma non abbia provveduto, in tutto o in parte, a pagare le spese di procedimento, la sanzione dovrà essere considerata estinta e dovranno essere addebitate, eventualmente in via coattiva, solo le spese di procedimento.
Per i principi di correttezza e buona fede nei rapporti obbligatori, il creditore deve adottare un comportamento di favore del debitore (… inadempiente ed in buona fede juris tantum); per cui, visto che la spesa di procedimento non subisce maggiorazioni e penalità, è bene imputare prima, in tutto od in parte, la somma pagata alla sanzione.
Diversa vicenda invece segue l'importo previsto per la spesa di procedimento che non subisce aumenti nel caso in cui il verbale non venga oblato; nella fase della eventuale riscossione coattiva detto importo viene richiesto all'obbligato al pagamento (trasgressore o obbligato in solido) nella medesima quantità di denaro.
Già l'articolo 16 della legge 689/1981 stabilisce che l'obbligazione del pagamento della sanzione si estingue attraverso il versamento della somma dovuta oltre alle spese di procedimento.
Questa norma generale viene ripresa nella norma di dettaglio contenuta dal Codice della strada all'articolo 201 comma 4 che stabilisce che “… le spese di accertamento e di notificazione sono poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria”.
La gestione della notificazione attraverso il servizio postale ex legge n. 890/1982
Il servizio universale è istituito a garanzia dei cittadini ed è affidato a Poste Italiane S.p.A. fino al 30 aprile 2026 e soggetto a verifiche quinquennali da parte del Ministero sul livello di efficienza nella fornitura del servizio. Al fine di garantire la coesione sociale, senza discriminazioni tra gli utenti, Poste Italiane è obbligata ad erogare su tutto il territorio nazionale il servizio postale base con modalità, termini e prezzi stabiliti dal Contratto di programma con Poste Italiane 2020-2024 oltre che dai provvedimenti dell’Autorità garante delle Comunicazioni.
Poste Italiane Spa è una società per azioni a partecipazione pubblica. I diritti dell'azionista sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Esiste comunque un mercato libero di operatori privati in regime di concorrenza che erogano servizi a soggetti privati e ad aziende per il recapito della corrispondenza. I predetti operatori sono soggetti qualificati e autorizzati dal competente ministero ed hanno l'obbligo di rispettare termini di servizi su scala locale regionale o nazionale sotto la vigilanza dell'autorità competente.
La determinazione della spesa di procedimenti per i verbali da Codice della strada
Ritornando agli adempimenti ed ai provvedimenti che gli uffici di Polizia Locale devono adottare in conseguenza degli aumenti previsti dall’aumento dei servizi universali di corrispondenza, è necessario considerare le modalità di determinazione della spesa di procedimento da porre a carico di un singolo verbale.
La spesa di procedimento si compone principalmente di tre voci:
- la prima voce tiene conto del costo di notificazione che si scompone a sua volta:
- nel costo del servizio, rappresentato dalla attività di recapito;
- nel costo del prodotto, ovvero il costo della parte cartacea;
- la seconda voce è rappresentata dal costo di interrogazione e di ricerca del nominativo dell'interessato o degli interessati o di tutti gli altri dati necessari per completare l'accertamento. Principalmente, questa spesa tiene conto della quota di ammortamento dei canoni annuali per le interrogazioni PRA e MCTC e del costo della singola visura;
- la terza componente della spesa di procedimento è rappresentata da tutti i costi che possono essere qualificati come oneri di istruttoria. In questa aliquota vanno considerati tutti i valori relativi a spese che l'ufficio affronta per l'accertamento della violazione alle norme del Codice della Strada. Possono far parte di questa quota le spese per il mantenimento della strumentazione per la rilevazione, le spese per l'acquisto di gestionali o software o altri servizi connessi all'ufficio verbali, le spese per acquisto di stampanti o altre attrezzature e finanche alle spese di beni a fecondità semplice, quali carta e inchiostro per stampanti.
Spesa di notificazione
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Spesa del servizio recapito postale
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Spesa del materiale cartaceo
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Spesa di ricerca dati
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Incidenza marginale della spesa dei canoni annuali
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Spesa della singola visura
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Altre spese ed oneri istruttori
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Incidenza marginale della spesa di mantenimento delle attrezzature di rilevazione
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Spese e canoni software e servizi
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Spese beni di consumo
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Altre spese imputabili
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Il responsabile del procedimento e del servizio dovrà assumere un provvedimento di determinazione rivolto alla quantificazione delle spese di procedimento relative ai verbali del Codice della strada e da aggiungere agli importi delle sanzioni per essere addebitate ai destinatari dei predetti verbali.
In considerazione delle differenti tipologie di verbali potranno essere assunte diverse specifiche determinazioni.
A seconda delle modalità di accertamento e del trattamento dei dati (laddove vi dovessero o non vi dovessero essere servizi esterni) potremmo avere spese di procedimento per i verbali legate solo alla rilevazione della sosta; così come spese di procedimento legate alle rilevazioni ed accertamenti in modalità digitale e trattate in maniera massiva.
Si riporta di seguito lo schema base di determinazione per la quantificazione delle spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative.
SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
DETERMINAZIONE n. ……… del …………
IL DIRIGENTE / RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso:
- che l’art. 201, comma 3 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 recante “Nuovo Codice della Strada” dispone che: “…alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali, del funzionario che ha accertato la violazione ... omissis ... ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale”;
- l'articolo 16 della legge n. 689/1981 stabilisce che l'obbligazione del pagamento della sanzione si estingue attraverso il versamento della somma dovuta oltre alle spese di procedimento e prevede la possibilità di applicare le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia di notificazione;
- che la legge n. 890/1982, recante “Notificazione di atti a mezzo posta connessi con la notificazione di atti giudiziari” prevede altresì l’applicazione delle norme sulla notificazione degli atti giudiziari anche ai verbali di accertamento per le infrazioni alla circolazione stradale;
- che l’art. 201, comma 1, del citato D.Lgs. n. 285/1992, stabilisce che “qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata … omissis … il verbale deve essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando non sia stato identificato, ad uno dei soggetti indicati all’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”;
- che il comma 4, del citato articolo 201, prevede che le spese di accertamento e notificazione siano poste a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria;
- che, ai sensi della legge 3 agosto 1999, n. 265 e dell’art. 201 del Codice della strada, nel caso in cui il primo tentativo di notificazione tramite servizio postale non sia andato a buon fine, è possibile esperire un secondo tentativo tramite i messi comunali del luogo di residenza del soggetto al quale deve essere notificato l’atto giudiziario;
- che, nel caso di notificazione tramite messi comunali, l’Ufficio di appartenenza richiede alla pubblica amministrazione che si è avvalsa del servizio di notifica, il rimborso delle spese come previsto dalla Legge n. 265 del 3 agosto 1999 e dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006, nel caso di notificazione ai sensi dell’art. 140 c.p.c.;
Richiamati:
- il Decreto del Ministero dell'Interno 18 dicembre 2017 “Disciplina delle procedure per la notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni del Codice della Strada, tramite posta elettronica certificata” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale S.G. n. 12 del 16.01.2018;
- la Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/1500/18/127/9 del 20.02.2018, che ha fornito istruzioni operative sull'applicazione del decreto predetto;
Preso atto:
- che la disciplina derivante dalle fonti suddette si applica al procedimento di notificazione dei verbali di contestazione redatti dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada e pone in capo agli organi stessi alcuni adempimenti relativi alla notificazione dei verbali, in particolare, l'obbligo di notificazione via PEC quando il destinatario sia un soggetto, fisico o giuridico, dotato di domicilio digitale;
- che la notifica via PEC risulta essere obbligatoria sia quando l'autore della violazione abbia fornito un valido indirizzo PEC all'organo procedente in occasione della contestazione dell'infrazione stradale, sia quando il trasgressore sia comunque dotato di PEC, ancorché non comunicata, in quanto la norma prevede che gli organi di polizia interessati siano tenuti a verificare se il destinatario della notifica ne sia dotato, accedendo ai pubblici registri per notificazioni e comunicazioni elettroniche a cui abbiano accesso;
Tenuto conto che:
- a partire dal 27 giugno 2022, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni disposte dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni con la Delibera 171/22/CONS, varieranno le condizioni economiche di alcuni servizi universali di corrispondenza;
- le tariffe dell’Atto Giudiziario, comprensive della quota forfettaria di CAN e CAD subiranno modifiche in tutti gli scaglioni di peso. L’importo complessivo dovuto per invii accettati presso gli Uffici Postali fino a 20 grammi varierà da € 9,50 a € 10,55, mentre per invii accettati presso i centri business, ivi compresi quelli dei Servizi Integrati Notifiche, varierà da € 9,50 a € 10,15.
Preso atto che:
- la normativa sulla notificazione a mezzo P.E.C. stabilisce che per tale forma di notificazione non sono dovute le spese di notificazione, ma solo quelle di procedimento;
Preso atto che:
- il costo sostenuto dall’Ente per la notificazione degli atti giudiziari è da ritenersi a carico di chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria secondo il disposto di cui all’art. 201, comma 4, del Codice della strada e dell’analogo art. 16 della Legge 689/1981.
Considerato che:
- tra le spese di procedimento/accertamento devono essere inclusi i costi di stampati, bollettari, cartucce o nastri per stampanti, costi di acquisto e manutenzione dei palmari per la rilevazione delle infrazioni al Codice della strada, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature e del software di gestione del servizio, modulistica per integrazione e controllo dati, affrancatura della corrispondenza, redazione delle distinte delle raccomandate, estrazione di copia degli atti, conversazioni telefoniche, documentazione fotografica per la contestazione di alcuni tipi di violazioni.
Tenuto conto che:
- a tali costi si devono aggiungere quelli relativi agli abbonamenti e consultazione delle banche dati (P.R.A., MCTC, ANCITEL, INI-PEC, ecc.), periodicamente aggiornati.
Visto il seguente prospetto costi:
Spesa di notificazione
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Spesa del servizio recapito postale
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Spesa del materiale cartaceo
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Spesa di ricerca dati
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Incidenza marginale della spesa dei canoni annuali
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Spesa della singola visura
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Altre spese ed oneri istruttori
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Incidenza marginale della spesa di mantenimento delle attrezzature di rilevazione
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Spese e canoni software e servizi
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Spese beni di consumo
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Altre spese imputabili
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Constatato che:
- alla luce della nuova disposizione in materia di tariffe per il servizio universale di notificazione postale, risulta necessario rideterminare costi procedimentali applicabili, tenendo conto che:
- nel caso di notificazione del verbale attraverso il servizio postale va addebitata l'intera spesa di procedimento costituita dalle voci notificazione, ricerca dati, altre spese e oneri istruttori;
- nel caso di notificazione del verbale attraverso POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA va addebitato a carico del destinatario del verbale le solo le voci di ricerca dati ed altre spese e oneri istruttori, con esclusione del costo dei beni di consumo poiché non è necessario la stampa del verbale.
Richiamati:
- i principi della Legge 241/90, cui deve conformarsi l’azione della P.A. e, in particolare, i principi di economicità, efficienza, efficacia, trasparenza, pubblicità e semplificazione, nonché il divieto di aggravamento del procedimento amministrativo;
Visti:
- il D.Lgs. n. 285/1992;
- la Legge n. 689/1981;
- la Legge n. 265 del 3 agosto 1999;
- il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 3 ottobre 2006;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull’Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- il Decreto del Sindaco del …………. n. ……….., con il quale sono state attribuite le funzioni ex articoli 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali);
DETERMINA
1. di stabilire nel modo seguente le spese di accertamento/procedimento e notifica dei verbali di violazioni amministrative da porre a carico dei soggetti responsabili, onde consentire il recupero dei costi aggiuntivi sostenuti dall’Ente per la definizione dei relativi procedimenti:
- € ………… per verbali in materia di circolazione stradale accertati in maniera manuale;
- € ………… per verbali in materia di circolazione stradale accertati in modalità digitale in modalità automatica e trattati in maniera massiva;
- € ………… per verbali in materia di circolazione stradale notificati tramite PEC;
2. di dare atto che la spesa complessiva può essere stimata in € ………………, con imputazione al cap. …………… e la riscossione del corrispettivo dovuto a titolo di recupero, quale ammontare delle spese complessive di accertamento/procedimento e notifica relativo ad ogni singolo verbale, avverrà contemporaneamente alla riscossione degli importi delle relative sanzioni amministrative e sarà introitato sul cap. …………… del corrente esercizio.
Il Responsabile del Servizio
Articolo di Giuseppe Corfeo
All.