Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
QuesitiHo ricevuto da parte di ex cittadino italiano che ha stabilito la residenza nel mio comune, dichiarazione di voler riacquistare la cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 13 comma 1 lettera C legge 91/1992, iscritto nei registri di cittadinanza di questo comune. Il cittadino aveva perso la cittadinanza per naturalizzazione venezuelana così come si evince dall' annotazione apposta sul relativo atto di nascita.
Si chiede quali adempimenti e verifiche siano in capo a questo ufficiale dello stato civile ed al Sindaco ai fini del rilascio dell'attestazione di accertamento delle condizioni per il riacquisto o il non riacquisto della cittadinanza italiana e quali possano essere eventuali motivi ostativi.
Si chiede altresì se sia necessario a tal fine acquisire casellario giudiziale e/o carichi pendenti rilasciato dall'autorità straniera o italiana.
Quando un ex concittadino rientra in Italia occorre darne comunicazione alla Prefettura come previsto dall’art. 13 comma 3 della legge 91/1992 ed art. 11 comma 3 del Dpr. 572/1993 che riporto per maggior comodità:
Art. 13 comma 3 della legge 91/1992
Nei casi indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale inibizione puo' intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle condizioni stabilite.
L’art. 11comma 3 del Dpr 572/1993
Ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 3, della legge il sindaco e' tenuto a dare comunicazione al prefetto della provincia, nel cui territorio e' compreso il comune, delle generalità degli ex connazionali iscritti nell'anagrafe della popolazione residente, entro trenta giorni dalla loro iscrizione.
Eventuali situazioni che potrebbero inibire il riacquisto della cittadinanza italiana saranno quindi valutate in altra sede.
Per quello che riguarda le condizioni previste dalla norma di cui il Sindaco dovrà valutare la sussistenza per il prodursi degli effetti nell’emissione dell’esito di accertamento, aspetto fondamentale è la residenza che dovrà essere valutata con attenzione. E’ questo il motivo per cui per emettere l’esito di accertamento è opportuno che il Sindaco attenda il tempo necessario per convincersi della reale presenza del soggetto sul territorio. Ricordo che per l’esito di accertamento il tempo a disposizione è di 120 giorni dalla data in cui la pratica è trasmessa al Sindaco.
24 giugno 2022 Grazia Benini
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Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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