Modifica destinazione proventi ex art. 208 d.lgs. 285/1992

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
30 Giugno 2022

L’ Ente ha approvato la deliberazione allegata relativa alla destinazione dei proventi CDS per l'anno 2022 in cui era prevista, tra l'altro, l'assunzione di n. 1 agente di P.M. ai sensi del comma 5-bis dell'art. 208 del C.d.S. Considerato che ad oggi non si è provveduto alla predetta assunzione, stante l'indisponibilità di graduatorie da parte di comuni limitrofi, e che molto probabilmente non si riuscirà in tempo utile a reperire tale figura, si richiede se in fase di assestamento sia possibile modificare la destinazione dei proventi in argomento, fermo restando le percentuali minime previste dalla normativa.

Risposta

Ai sensi del combinato disposto dei commi 5 e 5 bis dell’articolo 208 del d.lgs. 285/1992, l’ente determina annualmente, con deliberazione della giunta comunale, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4 del medesimo articolo e resta facoltà dell’ente stesso destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle stesse finalità.

Tale deliberazione viene allegata al bilancio di previsione al fine di giustificare e vincolare le allocazioni in bilancio degli importi previsti in spesa.

Gli enti sono tenuti ad una determinazione annuale, quindi, in caso di mutamento delle condizioni a suo tempo previste come nel caso prospettato, non si ravvede la necessità di una nuova deliberazione di giunta che modifichi la destinazione a suo tempo stimata.

L’ente potrà quindi operare una semplice variazione di bilancio per modificare la destinazione dei proventi, sempre garantendo il rispetto delle quote di destinazione previste dal comma 4 dell’articolo 208, dandone completa contezza in sede di rendiconto e in sede di successiva certificazione di cui all’articolo 142, comma 12-quater, del d.lgs. 285/1992.

24 giugno 2022             Paolo Dolci

 

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