Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiLa Legge di Bilancio 2022, approvata in via definitiva dal Parlamento il 29 dicembre 2021, prevede, all’art. 1, commi da 583 a 587, un incremento delle indennità di funzione dei Sindaci dei Comuni capoluogo sede di città metropolitana e dei Sindaci dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario in una misura percentuale, proporzionata alla popolazione, al trattamento economico complessivo dei Presidenti delle Regioni (attualmente pari a 13.800 euro lordi mensili). Anche le indennità di funzione di Vicesindaci, Assessori e Presidenti dei Consigli comunali saranno adeguate alle nuove indennità di funzione dei Sindaci, con applicazione delle percentuali vigenti nel DM 119/2000. Più in particolare, a decorrere dal 2024, l’indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sarà parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base di percentuali che tengono conto della popolazione residente: per il Comune scrivente verrà applicato il valore del 30 per cento in quanto Comune con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti. Tale indennità di funzione è adeguata al 45% e al 68% delle percentuali previste dalla legge rispettivamente negli anni 2022 e 2023. La citata normativa dispone, altresì, che a decorrere dall’anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure (misure a regime nel 2024) nel rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio. Si richiede se per applicare l’incremento massimo previsto sin dal primo gennaio 2022, sussistendone le disponibilità finanziarie previsionali, sia sufficiente fare una variazione/aggiornamento (con delibera di consiglio) al DUP oppure se occorra una delibera di consiglio ad hoc?
Si ritiene che la previsione debba essere inserita nel bilancio e nella relazione di accompagnamento in modo che sia assicurato l’equilibrio di bilancio, attestato dal responsabile del servizio finanziario e verificato dall’organo di revisione. Ciò può avvenire in occasione dell’approvazione del bilancio, della salvaguardia degli equilibri o dell’assestamento generale o con provvedimento di variazione di bilancio ad hoc. Ciò in quanto il DUP presenta più un carattere strategico ed operativo che finanziario in senso stretto.
27 giugno 2022 Eugenio De Carlo
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ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34201
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34211
Consiglio di Stato, Sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2808
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