Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSono il Segretario Comunale di un Ente di 300 abitanti. A seguito delle ultime consultazioni comunali del 12.06.2022 é stato eletto il Nuovo sindaco e il Consiglio Comunale. In merito alla posizione di un Consigliere Comunale é stato rilevato che lo stesso all'atto della presentazione della candidatura era ancora in carica come consigliere comunale di altro Ente locale che é stato poi rinnovato sempre nella tornata del 12.06.2022. Il Consigliere ha rassegnato le sue dimissioni nel primo ente in data successiva alla accettazione della candidatura e precedente alla convocazione della seduta della convalida degli eletti. Tale situazione implica causa di ineleggibilità da contestare oppure trattasi di particolare ipotesi di incompatibilità dallo stesso rimossa prima della convalida?
L’art. 56 del TUEL dispone al primo comma che i consiglieri provinciali, comunali o di circoscrizione in carica non possono candidarsi, rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale.
L’art.60, comma 1, n. 12 del citato TU, inoltre, sancisce l’ineleggibilità, tra gli altri, dei consiglieri comunali, provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune, città metropolitana, provincia o circoscrizione, salvo che, ai sensi del comma 3 del citato articolo, l'interessato cessi dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Il Min. Interno, con parere del 3 giugno 2014, precisa che la suddetta causa d’ineleggibilità di cui all’art. 60, comma 1, n. 12, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 trova la propria ragione nel principio che il medesimo soggetto 'non può far parte di più assemblee rappresentative di altrettante collettività comunali', in nome della esigenza che chiunque è impegnato nella cura di interessi generali di una comunità comunale, ad essa è vincolato in via esclusiva fino a quando non abbia reciso il legame instaurato con la sua elezione (cfr. sul punto Cassazione Civile, Sez. I, n. 11894 del 20 maggio 2006 e sentenza della Corte Costituzionale 2 marzo 1991, n. 97).
Pertanto, se esiste al momento della candidatura la condizione di rappresentare una collettività e l'interesse a voler rappresentare un'altra collettività comunale, detta condizione non è consentita dalla normativa vigente in materia di che prevede, come già detto, l'obbligo delle dimissioni, ai sensi dell'art. 60, comma 3, del richiamato decreto legislativo n.267/2000, al fine di non incorrere nella causa di ineleggibilità di cui al citato art. 60, comma 1, n. 12).
Secondo la Cassazione, I Sezione civ., 24 agosto 1990, n. 8704, la situazione di ineleggibilità alla carica di consigliere di un candidato che già riveste tale carica in altro comune va riferita al giorno di presentazione delle candidature. In particolare, per la Cassazione la causa di ineleggibilità di cui al n. 12 dell’art. 2 (consistente nel ricoprire già una carica di consigliere in altra Regione, Provincia, Comune o circoscrizione) è posta dalla legge per impedire che, nella competizione elettorale, il candidato alle elezioni amministrative tragga vantaggio dalla sua particolare posizione nell’ambito della P.A. e che il regolare svolgimento delle elezioni ne sia alterato. L’eleggibilità, ossia la capacità di elettorato passivo del candidato, deve, quindi, necessariamente persistere per tutta la durata della campagna elettorale, il cui momento finale va individuato nella chiusura delle votazioni.
Dunque, in base a quanto riportato nel quesito, se il candidato, al momento dell’accettazione della candidatura, era in carica presso altro comune e non si è dimesso entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature, incorre nelle anzidette cause d’incandidabilità ed ineleggibilità.
Per quanto concerne le iniziative praticabili per far valere l'ineleggibilità, si rammenta che, ai sensi dell'art. 41, comma 1, TUEL è il consiglio comunale che nella prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, dovrà esaminare la condizione degli eletti, per dichiarare la decadenza dell'amministratore interessato, in presenza di una delle cause di ineleggibilità, previa contestazione allo stesso. Ciò in quanto, fatta salva la norma di chiusura di cui all'art. 70 dello stesso decreto legislativo n. 267/2000, in conformità del principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, la valutazione in ordine alla eventuale sussistenza di un'ipotesi ostativa all'esercizio del mandato elettorale è rimessa al consiglio comunale del quale l'interessato fa parte (cfr. Min. Interno parere4 giugno 2014).
30 giugno 2022 Eugenio De Carlo
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Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
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