Riconoscimento paterno del figlio maggiorenne straniero nato all'estero
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiCittadino attualmente residente in questo comune, nato a …….. nel 1977 e non riconosciuto dalla madre, attualmente la madre vorrebbe riconoscerlo.
Si chiede come va fatta la richiesta.
Se presentata all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di residenza attuale, quale procedura e tipo di atto bisogna redigere?
Per errore, nell’anagrafica al cittadino sopra descritto risulta essergli stata data la maternità, ma non si evince da nessun atto di stato civile.
Si chiede: è opportuno modificare l’anagrafica in attesa dell’atto di riconoscimento, dato che non posso rilasciare certificati indicanti la maternità?
La dichiarazione di riconoscimento di figlio naturale può essere fatta davanti all’ufficiale di stato civile di qualsiasi comune; non vi è infatti alcun criterio di competenza legato al luogo di nascita o di residenza del figlio.
Ai fini del riconoscimento non deve essere fatta una richiesta, ma una dichiarazione all’ufficiale di stato civile: il riconoscimento di figlio naturale è una dichiarazione del genitore (nel caso specifico la madre) che viene recepita in un atto di stato civile nel registro di nascita, utilizzando la formula 106.
Perché il riconoscimento del figlio ultraquattordicenne abbia efficacia è necessario l’assenso del figlio stesso, assenso che può essere reso contestualmente alla dichiarazione di riconoscimento, nell’ambito della formula 106, oppure successivamente al riconoscimento (e, dunque, con atto distinto) usando la formula 111-bis.
Per quanto riguarda l’indicazione della maternità nella scheda anagrafica del figlio non ancora riconosciuto dalla madre, questa deve essere “eliminata”, previa adozione di provvedimento che contenga la motivazione della correzione della scheda in parola.
30 giugno 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2196, sintomo n. 2224
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
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