Certificato di residenza richiesto dal cittadino, da presentare al Sindacato, e soggezione al pagamento dell'imposta di bollo
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiPer un cittadino straniero che richiede asilo politico bisogna fare una carta d’identità cartacea di validità 3 anni, su questo non ci sono dubbi.
Se successivamente quando il cittadino non è più un richiedente asilo politico ma un regolare soggiornante (perchè gli hanno concesso l'asilo politico) può fare la CIE di 10 anni oppure si deve continuare a fare la cartacea di tre anni?
Al cittadino straniero, richiedente asilo o protezione internazionale, dovrà essere rilasciata a richiesta una carta d’identità non valida per l’espatrio come previsto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni in Legge 18 dicembre 2020, n. 173, che recita: "Ai richiedenti protezione internazionale che hanno ottenuto l'iscrizione anagrafica, è rilasciata, sulla base delle norme vigenti, una carta d'identità, di validità limitata al territorio nazionale e della durata di tre anni".
L’articolo 36 comma 7 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445, riscritto dal Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, recita “La carta di identità può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza. Le carte di identità rilasciate su supporto cartaceo e le carte di identità elettroniche rilasciate in conformità al decreto del Ministro dell'interno 8 novembre 2007, recante “regole tecniche della Carta d'identità elettronica”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2007, possono essere rinnovate, ancorché in corso di validità, prima del centottantesimo giorno precedente la scadenza.”
Ottenuto lo status di asilo politico il cittadino straniero non è obbligato a cambiare la carta d’identità cartacea di cui è in possesso ma potrà richiederne il rinnovo (salvo i casi di furto, smarrimento o deterioramento) a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza oppure, sfruttando l’agevolazione introdotta dall’articolo 24 comma 3 del Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76, qualora voglia accedere ai servizi in rete della Pubblica Amministrazione con la nuova carta d’identità elettronica.
5 luglio 2022 Andrea Dallatomasina
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