Correzione o rettifica su atto di nascita estero di neo cittadino italiano in cui risulta mancante cognome della madre
Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiNell'anno 1996 su comunicazione e richiesta del consolato in S.Paolo in Brasile viene trascritto atto di nascita di cittadina italiana e brasiliana con riportato il doppio cognome; successivamente con sentenza del tribunale,emessa nello stesso anno, l'atto precedentemente trascritto viene rettificato nel senso che viene abbandonato il cognome materno; la rettifica viene annotata a margine dell'atto di nascita. Conseguenza: allo stato attuale la cittadina con doppia cittadinanza circola in brasile con il doppio cognome e in Italia con il solo cognome paterno. Nel 2022 l'interessata chiede di ricondurre tutto al doppio cognome con semplice richiesta inoltrata all'ufficio dello stato civile di questo comune, avvalendosi dell'art 98 co.2 del dpr 396.
QUESITI: -E' competente l'ufficio dello stato civile, che con semplice annotazione rettifica e corregge il cognome riportandolo alla doppia indicazione? -E' competente la prefettura perché trattasi comunque di cambio di cognome? -E' competente il consolato italiano all'estero in quanto la richiedente trovasi in brasile?
La Circolare del Ministero dell’Interno del 15 maggio 2008, n. 397, a seguito del recepimento dell’indirizzo fornito dalla Corte di Giustizia UE del 2 ottobre 2003, resa nel caso C-148/02 (sentenza Garcia-Avello), ha stabilito che l’ufficiale di stato civile, quando procede alla trascrizione dell’atto di nascita proveniente dall’estero con un cognome diverso da quello che sarebbe stato attribuito secondo la normativa italiana, provvederà:
a) alla correzione di ufficio, ai sensi dell’articolo 98, 2° comma, del dPR 3 novembre 2000, n. 396, qualora l’atto si riferisca ad un soggetto in possesso della sola cittadinanza italiana, sempre che si tratti di figlio legittimo o naturale riconosciuto contemporaneamente;
b) a trascrivere l’atto di nascita lasciando il cognome indicato nell’atto stesso dalle Autorità del luogo, qualora il soggetto sia in possesso, oltre della cittadinanza italiana, anche di quella dello Stato in cui è nato. È fatta salva la possibilità della correzione su istanza di parte, cioè dell’interessato o del legale rappresentante qualora trattasi di atto di nascita relativo ad un minore.
Ora il modus operandi descritto dalla Circolare richiamata in precedenza, e ribadito anche dalla successiva Circolare n. 4 del 18 febbraio 2010, riguarda esclusivamente i soggetti, nati all'estero, in possesso ab origine della doppia cittadinanza del paese straniero di nascita e italiana, o che abbiano avuto quest'ultima successivamente riconosciuta per derivazione da un ascendente, ai quali l'ufficiale dello stato civile, al momento della trascrizione dell'atto di nascita, abbia corretto il cognome per uniformarlo alle regole vigenti in Italia.
Ebbene, il caso in esame esula dalla previsione testè esposta e attiene non ad una "correzione" d’ufficio fatta dall'ufficiale dello stato civile al momento della trascrizione dell'atto di nascita, bensì alla "rettifica" a seguito di provvedimento, anzi, di sentenza, del Tribunale. E' pertanto impensabile che una "correzione" amministrativa possa vanificare la sentenza emessa dal Tribunale.
Pertanto, il ripristino del cognome originario non potrà che avvenire per il tramite di una istanza di cambiamento di cognome da presentarsi presso la Prefettura competente per territorio.
8 luglio 2022 Andrea Dallatomasina
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