Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna cittadina extraUE, di nazionalità camerunense, ha sposato un cittadino italiano, diventando quindi cittadina extraUE familiare di cittadino UE (italiano). La cittadina straniera ha da poco portato in Italia il proprio figlio, dichiarando che la pratica di ricongiungimento è stata fatta tramite ambasciata camerunense. Si sono recati in Questura per il rilascio del permesso di soggiorno e la Questura ha detto alla cittadina straniera che poteva presentarsi in Comune con la ricevuta di avvenuta spedizione del kit per chiedere l'iscrizione anagrafica del proprio figlio in quanto quest'ultimo sarebbe figlio extraUE, e quindi familiare, di cittadina extraUE divenuta a sua volta familiare di cittadino UE in seguito a matrimonio...è corretto procedere all'iscrizione anagrafica del minore con la semplice ricevuta? inoltre il minore è effettivamente familiare di cittadino UE? come comportarsi inoltre se manca l'assenso del padre?
Il figlio della moglie per il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è considerato un famigliare (articolo 2 comma 1 lettera b3 “i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b”).
Quindi è assolutamente corretto procedere all’iscrizione anagrafica con la sola ricevuta del permesso di soggiorno di famigliare extraUE di cittadino dell’Unione (Articolo 10 del Decreto Legislativo 6 Febbraio 2007, n. 30, Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 6 aprile 2007 ed allegato B alla Circolare del Ministero dell’Interno n. 9 del 27 Aprile 2012).
Una questione molto rilevante nei procedimenti anagrafici relativi ai minori riguarda i soggetti legittimati a rendere le dichiarazioni anagrafiche in nome e per conto di coloro che, proprio per la minore età, pur avendo capacità giuridica e dunque essendo soggetti di diritto, non hanno tuttavia la capacità di agire, che come stabilito dall’articolo 2 del Codice Civile si acquista al compimento del diciottesimo anno d’età.
Quindi tenendo in considerazione questo principio fondamentale, il legislatore anagrafico ha dettato regole ben precise per individuare i soggetti che sono legittimati a rendere dichiarazioni anagrafiche.
La norma di riferimento è l’articolo 6 comma 1 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, che, molto chiaramente, dispone “Ciascun componente della famiglia è responsabile per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'articolo 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia.”
Nelle Avvertenze sulla Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, al punto 5 (pagina 41-42 della Circolare ISTAT Metodi e Norme n. 29-1992) viene indicato "L’obbligo di chiedere l’iscrizione per sé e per le persone su cui si esercita la potestà o la tutela grava normalmente su chi la esercita ma deve essere interpretato alla luce del principio che regola il nostro sistema anagrafico, ossia la res facti. Qualora il minore si trasferisca di fatto in un Comune diverso da quello di residenza della persona che esercita la potestà o la tutela, la dichiarazione anagrafica può essere fatta da un componente della famiglia presso cui il minore va a convivere. L’iscrizione può essere eseguita anche senza il consenso di chi esercita la potestà o la tutela. E’ indispensabile invece comunicare ai genitori l’avvio del procedimento in modo tale che questi, se del caso, adottino i provvedimenti opportuni".
L’assenso per un cambio di residenza di un minore da parte dell’altro genitore non è obbligatorio, quello che è obbligatorio è inviare la comunicazione di avvio del procedimento all’altro genitore cosi come previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241.
Tale comunicazione è prevista sia dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 che dall’articolo 13 comma 3bis del dPR 30 maggio 1989, n. 223. L’Ufficiale d’Anagrafe deve inviare la comunicazione di avvio del procedimento di iscrizione anagrafica (o variazione all’interno del territorio comunale) oltre che al destinatario del provvedimento finale anche ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
L’altro genitore in caso di cambio di residenza di un minore (così come l’intestatario della scheda anagrafica, il proprietario dell’abitazione, il titolare del contatto d’affitto, il conduttore di un immobile) è sicuramente un soggetto “interessato o controinteressato”, per cui occorre inviargli la comunicazione di avvio del procedimento.
Tale comunicazione deve essere trasmessa ad entrambi i genitori, proprio per consentire a ciascuno di essi di intervenire nel procedimento, attivando le possibili azioni per tutelare, nelle sedi opportune, l’interesse del proprio figlio anche nell’ambito della variazione anagrafica.
In caso di omissione il procedimento rimane valido ed efficace, ma, come la giurisprudenza ha ripetutamente confermato al riguardo, il mancato adempimento di tale norma procedurale determina la c.d. "inversione dell'onere della prova" a carico dell'ufficiale d'anagrafe. In pratica, in caso di contenzioso giudiziario attivato dall’altro genitore, graverà sull'ufficiale d'anagrafe l'onere di dimostrare che l'intervento dall’altro genitore, debitamente informato dell'avvio del procedimento, non avrebbe comunque modificato le valutazioni dell'ufficiale d'anagrafe e l'esito del procedimento stesso.
8 luglio 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2204, sintomo n. 2232
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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