Emissione certificato di nascita nel caso in cui il registro di stato civile delle nascite di quell'anno è stato smarrito

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti
di Dallatomasina Andrea
12 Luglio 2022

Volevo sapere come procedere per emettere un certificato di nascita nel momento in cui il registro di stato civile delle nascite di quell'anno è stato smarrito ed effettuata denuncia al comando dei Carabinieri.

L’atto di nascita è stato richiesto da una cittadina argentina che vuole ottenere il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis, però l’ente non è più in possesso dei dati dell’avo e non è dunque in grado di emettere il certificato richiesto.

Risposta

L’articolo 109 comma 2 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, dispone “Tutte le disposizioni del presente regolamento concernenti la registrazione informatica degli atti e la tenuta degli archivi di  cui all’art. 10, nonché la disposizione di cui all’art. 12, comma 9, hanno efficacia dalla data che sarà stabilita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 10, comma 2. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 14, 16, 25, 29, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 59, 60, 124, 125, 134, 136, 137 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 , nonché le disposizioni del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 18  novembre 1967, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1967, n. 291. Nei citati articoli 33, 39 e 137, ogni riferimento ad autorità giudiziarie, al Ministero di grazia e giustizia ed al podestà si intende fatto rispettivamente al prefetto o ad un suo delegato, al Ministero dell’interno ed al sindaco.”

Quindi fino a quando non verrà introdotta la registrazione informatica degli atti dello stato civile e la tenuta degli archivi di cui all'articolo 10 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, continueranno ad applicarsi le disposizioni di molti articoli del Regio Decreto 9 luglio 1939, n. 1238, fra i quali è compreso l'articolo 37 che disciplina il caso in cui uno degli originali dei registri dello stato civile sia smarrito o distrutto, ed in particolare i commi 2, 3 e 4 che dispongono “Se è smarrito o distrutto l'originale già depositato negli archivi del comune, la copia da estrarre dall'originale depositato presso la cancelleria è fatta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. La copia che deve sostituire l'originale distrutto o smarrito è vidimata dal procuratore della Repubblica. La spesa della copia è a carico del comune o dell'erario dello Stato, secondo che l'originale smarrito o distrutto apparteneva all'archivio del comune o a quello della cancelleria del tribunale.

Tale disposizione normativa è stata introdotta modificando quanto previsto dall’articolo 8 del Regio Decreto 15 novembre 1865, n. 2602 (in vigore all’epoca), che prevedeva “I cancellieri dei Tribunali ed ogni altro depositario degli originali dei registri suddetti possono rilasciare gli estratti e i certifcati negativi, o copie degli atti da essi custoditi soltanto nei seguenti casi: 1° Quando siano smarriti o sia stati distrutti i registri del Comune nei quali erano gli atti di cui si chiede copia, o riguardo ai quali si domanda un certificato negativo; 2° Quando nel registro esistente nell’uffizio comunali manchi l’atto che si trova nel registro corrispondente presso loro depositato…”.

Se anche la seconda copia del registro è stata smarrita l’unica soluzione praticabile sarà il ricorso all’articolo 95 del dPR 3 novembre 2000, n. 396, che dispone “Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostruzione di un atto distrutto o smarrito o la formazione di un atto omesso …deve produrre ricorso al Tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale chiede che sia eseguito l’adempimento”.

8 luglio 2022                 Andrea Dallatomasina

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