Rinuncia alla indennità da parte del Sindaco

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
13 Luglio 2022

Il Sindaco dell'Ente, comune al di sotto di 5000 abitanti ha rinunciato all’indennità con vincolo di destinazione.

Si chiede se il contributo dello Stato va restituito e se l'eventuale devoluzione è collegata all'importo base stabilito dalla L 266/2005.

Risposta

La Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Regione Liguria, con la deliberazione n. 98/2020, ha espresso l’avviso secondo il quale la quota di contributo statale (previsto dall’art. 57-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124) è “vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge”, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco”.

Il decreto ministeriale 23 luglio 2020, attuativo della disposizione sopra richiamata, all’art. 2 comma 2, nel sottolineare la cogenza del vincolo di destinazione, sancisce che le quote non utilizzate per la finalità menzionata devono essere riversate allo Stato. Stante il chiaro disposto letterale della norma (“il comune è tenuto a riversare………..l’importo del contributo non utilizzato”), le somme sono sottratte alla disponibilità dell’ente. Sulle predette somme, infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco.

Il Sindaco ha certamente la  facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme, ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente; a maggior ragione, secondo la Corte, la volontà del Sindaco non può mutare la destinazione di una somma allorché la stessa sia stata stabilita inderogabilmente dalla legge.

L’importo da riversare è corrispondente al contributo statale la cui entità è determinata dal D.M. citato.

11 luglio 2022               Angelo M. Savazzi

 

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