La situazione descritta nel quesito rappresenta la prova inconfutabile della importanza e della delicatezza degli adempimenti topografici ed ecografici; infatti, per una corretta gestione del territorio e dell'anagrafe della popolazione residente, la numerazione civica esterna e interna sono fondamentali tanto quanto la denominazione delle aree di circolazione.
Per la corretta gestione degli adempimenti ecografici e topografici occorre fare riferimento agli artt. 38 e segg. del d.P.R. n. 223/1989, alle Avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico - “Metodi e Norme” ed. 1992 - sezione "Adempimenti topografici ed ecografici" e alle più recenti indicazioni dell'Istat.
Prima di analizzare la possibile soluzione, reputo opportuno rammentare che il punto 32 delle "Avvertenze e note illustrative" Istat, ed. 1992 precisa che "Anche nei Comuni in cui gli adempimenti topografici ed ecografici sono esplicati da uffici organicamente distinti da quello di anagrafe, l’ufficiale di anagrafe rimane il responsabile dei predetti adempimenti. Egli, pertanto, agirà con ogni mezzo e per le vie formali al fine di ottenere con tempestività gli aggiornamenti prescritti dalla normativa".
Ora, nel caso oggetto del quesito, si tratta di porre rimedio ad una anomalia che perdura da anni, nonostante gli obblighi stringenti cui erano soggetti i comuni prima delle operazioni censuarie (revisione della toponomastica e della numerazione civica) e che sembra coinvolgere moltissimi casi.
La strada da percorrere, che non è affatto semplice né rapida, comporta l'attribuzione, ad ogni unità abitativa dell'indirizzo completo che deve includere, oltre alla denominazione dell'area di circolazione e alla numerazione civica, anche la specificazione del piano, dell'interno, e di ogni ulteriore specifica necessaria (scala ecc.). Per procedere in tal senso ci si potrebbe avvalere anche dell'ausilio di ditte specializzate in materia di toponomastica e numerazione civica.
Naturalmente l'attribuzione della numerazione civica completa, includente anche il piano, l'interno ecc. implica una valutazione oggettiva della situazione, che deve tener conto della situazione di fatto e dei dati relativi alle tipologie degli immobili (piantine, certificati catastali) e può rendere consigliabile e a volte necessaria l'effettuazione di sopralluoghi.
L'obbligo di richiedere la numerazione civica grava sul proprietario dell'immobile (art. 43 d.P.R. n. 223/1989); tuttavia, laddove il proprietario non ottemperi a tale obbligo il comune deve provvedere d'ufficio.
Questo aspetto è chiarito in maniera netta dall'Istat nelle più volte menzionate "Avvertenze e note illustrative", laddove, nel punto rubricato "Revisioni da effettuarsi in occasione dei censimenti; altri adempimenti statistici" viene precisato che "34.Nell’intervallo tra due censimenti anche l’onomastica e la numerazione civica devono essere costantemente aggiornate, in modo da poter dare ad ogni famiglia o convivenza il suo preciso e ben determinato indirizzo.
Per raggiungere tale scopo, si è ritenuto opportuno precisare in modo esplicito che l’aggiornamento suddetto viene effettuato d’ufficio, qualora non fosse richiesto dai proprietari delle abitazioni e anche a prescindere dall’eventuale carattere abusivo delle abitazioni di nuova costruzione".
Questo principio deve ritenersi valido anche dopo l'avvento del censimento permanente, che ha sostituito i censimenti della popolazione aventi cadenza decennale.
In altri termini, sia la toponomastica, sia la numerazione civica devono essere curate e costantemente aggiornate, a prescindere dagli adempimenti censuari: ciò sia che il cittadino collabori e richieda l'attribuzione della numerazione, sia che non si attivi, rendendo in tal caso necessario l'intervento d'ufficio.
11 luglio 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2209, sintomo n. 2237