Il diritto alla mensa spetta ogni volta che sia riconosciuto il diritto alla pausa
Corte di Cassazione sezione Lavoro - Ordinanza n. 21440, 31 luglio 2024
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede se dopo 6 ore giornaliere di lavoro la pausa pranzo è obbligatoria, oppure solo un diritto del lavoratore (che può quindi decidere se usufruirne oppure no); il quesito viene rivolto sia in condizioni ordinarie di lavoro, sia in eccezionali situazioni di necessità di servizio (es. elezioni). Nel caso in cui per particolari necessità il lavoratore non ne usufruisse, come va gestita la richiesta?
Si tratta di un diritto del lavoratore per consentirgli il recupero delle energie psico fisiche.
L’art. 22, comma 7, CCNL 21.5.2018 configura l’intervallo di almeno 30 minuti per pausa come obbligatoria.
L’unica ipotesi in cui la prestazione lavorativa, quando esercitata nell’ambito di un orario di lavoro giornaliero superiore alle sei ore, può non essere interrotta dalla pausa è quando il lavoratore stia svolgendo attività obbligatorie per legge.
Per quanto riguarda la possibilità del lavoratore di rinunciare alla pausa, si esprimono serie perplessità, atteso che l’art. 8, comma 1, del Dlgs. 66/2003 prevede che il lavoratore deve “beneficiare di un intervallo per pausa, le cui modalità sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche”.
La formulazione della norma implica che il lavoratore non possa rinunciare alla pausa.
L’ARAN, con l’orientamento applicativo CFL107 del 3.11.2020, ricorda che la pausa “non può essere neppure soppressa, ridotta o dichiarata rinunciabile dalla contrattazione integrativa (non figurando questo profilo tra le materie ad essa demandate dal CCNL) o da atti unilaterali dell’Ente (per evidente contrasto con la legge e con il contratto collettivo nazionale di lavoro)”.
11 luglio 2022 Angelo M. Savazzi
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Corte di Cassazione sezione Lavoro - Ordinanza n. 21440, 31 luglio 2024
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