Pagamento prestazioni straordinarie personale Polizia Locale e limiti ex art. 23, c. 2 D. Lgs. 75/2017

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
15 Luglio 2022

Nel 2021 è stata emanata la circolare del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici (Scuole Sicure 2021/2022)" che fa seguito al decreto del 25 giugno 2021 del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze. Per il mio ente è stato destinato un contributo, di cui una parte poteva essere riservata al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario per il personale della Polizia Locale. L'Amministrazione eccepiva il fatto che per l'utilizzo dei suddetti straordinari si doveva comunque rispettare l'osservanza dei limiti previsti dall’art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017. E' corretta tale interpretazione?

Risposta

La possibilità che le somme, assegnate per le attività indicate nel decreto ministeriale citato e nella relativa circolare, possano essere considerate al di fuori del limite ex art. 23, comma 2, DLgs. 75/2017 è sottoposta a rigorose condizioni, secondo gli orientamenti della Corte dei Conti.

Deve trattarsi di risorse la cui esclusione dal limite deve essere espressamente prevista dalla legge o, nel caso provenienti da fonti esterne al bilancio dell’ente, la disposizione normativa che dispone il trasferimento delle risorse deve espressamente prevedere un vincolo di destinazione, totale o parziale, al trattamento accessorio di prestazioni professionali di personale dipendente individuato o individuabile; in quest’ultimo caso deve trattarsi di prestazioni professionali che l’ente dovrebbe altrimenti acquisire dall’esterno con costi aggiuntivi per il proprio bilancio (cfr. Corte dei conti: Sezioni Riunite, delibera n. 51/CONTR/2011, Sezione delle Autonomie, delibera n. 26/QMIG/2014, Sezione delle Autonomie, delibera n. 20/QMIG/2017).

Il vincolo di destinazione delle risorse al trattamento accessorio costituisce un elemento indefettibile affinché tali risorse possano collocarsi al di fuori del limite.

Quando il legislatore ha ritenuto di prevedere una specifica esenzione delle risorse destinate al finanziamento di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni lo ha fatto espressamente (cfr. art. 115, comma 1, del D.L. n. 18/2020).

11 luglio 2022               Angelo M. Savazzi

 

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