Referendum 2025. Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Disposizioni in materia di comunicazione politica. Delibera del 2 aprile 2025.
Ministero dell’Interno – Circolare 11 aprile 2025, n. 27
Risposta del Dott. Marco Massavelli
QuesitiCapita spesso che, in merito ai verbali del C.d.S. consegnati alle Poste per la notifica ai sensi della L. 890/82, questi ultimi tornino al mittente (Comune) per mancata consegna con una dicitura "trasferito", "indirizzo sconosciuto", anche alcuni mesi dopo la consegna materiale del plico da parte del Comune. Ora, se il destinatario è un residente nel Comune, ma si viene a conoscenza che effettivamente non è più residente all'indirizzo, è legittimo il ricorso alla notifica ai sensi dell'art. 143 cpc? Se sì, quali sono i termini temporali per farvi ricorso? (es. atto spedito il 26/01 tornato al mittente nel mese di maggio con la dicitura sconosciuto datata per 31/01...). Com'è corretto procedere?
Nel caso in cui la notifica effettuata a mezzo posta torni indietro con la dicitura “trasferito” o “indirizzo sconosciuto”, il Comando di Polizia Locale deve provvedere alla notifica a mezzo messi comunali.
Se il destinatario risulta anagraficamente residente nel medesimo Comune, il Comando provvederà direttamente alla notifica secondo varie possibilità: tralasciando la notifica a mani o a soggetto legittimato, a norma degli articoli 138 o 139, c.p.c., analizziamo le altre due possibilità di cui agli articoli 140 e 143, c.p.c.
Se il destinatario risulta anagraficamente residente nella località indicata, ma temporaneamente assente (perché a lavoro, in vacanza, ecc.) si procede alla notifica ai sensi dell’articolo 140, c.p.c.
Se invece il destinatario non risulta anagraficamente residente nel Comune, perché cancellato, in quanto irreperibile, e non si ha notizia del luogo della nuova residenza/domicilio/dimora, allora la notifica dovrà essere effettuata secondo la procedura prevista dall’articolo 143, c.p.c.
Per quanto riguarda, in generale, la notifica del plico tornato indietro al Comando (indipendentemente dalla norma applicabile, art. 138, 139, 140, 143, c.p.c.), si deve applicare la disposizione dell’articolo 201, comma 1, paragrafo 4, codice della strada:
“Qualora l'effettivo trasgressore od altro dei soggetti obbligati sia identificato successivamente alla commissione della violazione la notificazione può essere effettuata agli stessi entro novanta giorni dalla data in cui risultino dal P.R.A o nell'archivio nazionale dei veicoli l'intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione è posta in grado di provvedere alla loro identificazione”.
Il Comando è posto in grado di provvedere alla identificazione del luogo di residenza esatto, una volta che il plico sia tornato indietro, e venga effettuato un approfondito accertamento anagrafico, tramite gli appositi Servizi Demografici comunali (oggi, direttamente tramite l’ANPR).
Per cui è da quella data che devono essere conteggiati nuovamente i 90 giorni per effettuare correttamente la notifica (nell’esempio del quesito, è dalla data del mese di maggio, in cui il Comando ha ricevuto notizia della mancata notifica, che decorrono nuovamente i 90 giorni).
12 luglio 2022 Marco Massavelli
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Ministero dell’Interno – Circolare 11 aprile 2025, n. 27
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