La persona sottoposta a TSO ha diritto di ricevere comunicazione del provvedimento che dispone il trattamento e di essere sentita dal giudice tutelare prima della convalida
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
QuesitiSi chiede quale sia il trattamento fiscale corretto in merito ai compensi da erogare a collaboratori esterni per rilevazioni istat 2021 (censimento popolazione) con i quali è stato stipulato una lettera di incarico per prestazione occasionale ai sensi dell’art. 2222 codice civile, in particolar modo si chiede se oltre alla ritenuta d’acconto del 20% sia da applicare anche la ritenuta Irap del 8,5%.
I compensi erogati ai collaboratori esterni per le rilevazioni ISTAT, inquadrati come lavoratori autonomi occasionali ex art. 2222 c.c., costituiscono per i percipienti “reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente” ex art. 67, co. 1, lett. l), TUIR che, ai sensi dell’art. 25, DPR 600/73 sono assoggettati a ritenuta d’acconto IRPEF del 20%. Non devono essere applicate altre ritenute.
Resta il fatto che tali compensi, così come in generale quelli per “lavoro autonomo occasionale”, concorrono alla formazione della base imponibile IRAP – metodo retributivo (sfera istituzionale), per cui determinano una maggiore IRAP in capo al comune erogante pari all’8,5% del compenso erogato.
Precisato ciò, e visto che le somme messe a disposizione dall’ISTAT devono essere onnicomprensive, sarà possibile convenire il compenso (lordo IRPEF) a favore del committente pari al totale delle somme riconosciute dall’ISTAT decurtate dell’8,50% che rappresenta il carico di IRAP in capo al comune.
15 luglio 2022 Fabio Bertuccioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4176, sintomo n. 4232
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
ANAC – 28 maggio 2025 (Delibera n. 183 del 30 aprile 2025)
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
ANAC – 16 maggio 2025 (delibera 7 maggio 2025, n. 192)
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