Rilascio CIE a cittadino al quale sono state comminate l'interdizione legale per la durata della pena e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici

Risposta del Dott. Andrea Antognoni

Quesiti
di Antognoni Andrea
25 Luglio 2022

Si chiede se ad un cittadino, al quale sono state comminate le pene accessorie dell'interdizione legale per la durata della pena e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, può essere rilasciata una C.I.E. valida per l'espatrio, se sia necessario l'intervento del tutore e quali sono i controlli da effettuarsi da parte dell'ufficio.

Risposta

L’interdizione legale consiste nella privazione del condannato della possibilità di porre in essere atti a contenuto patrimoniale: l’art. 32, comma 4, c.p., infatti, dispone che all’interdetto legale si applichino le norme proprie dell’interdizione giudiziale, ma con esclusivo riferimento alla possibilità di compiere atti di natura patrimoniale. Questa disposizione rende chiara la profonda differenza che sussiste fra i due tipi di interdizione: mentre la giudiziale ha carattere assoluto, escludendo completamente la capacità di agire dell’interdetto, la legale ha natura relativa, producendo effetti solo nell’ambito patrimoniale del soggetto come sanzione per il reato commesso.

Ne consegue che il soggetto posto in condizione di interdizione legale può validamente porre in essere qualsiasi atto giuridicamente rilevante avente carattere familiare o personale: l’interdetto legale può sposarsi, riconoscere un figlio, fare testamento.

Tale interdizione, oltre a non dover essere annotata sull'atto di nascita, non incide minimamente sul diritto della persona di rendere le due fondamentali dichiarazioni nell'ambito del rilascio della CIE: quella relativa all'assenso o diniego alla donazione degli organi e quella relativa all'assenza di cause ostative all'espatrio. E veniamo quindi a quest'ultima.

Ciò che potrebbe incidere sul rilascio di una carta valida per l'espatrio è la pena detentiva. Il dubbio è giustificato dalla previsione dell’art. 3, comma 1, lett. d) legge 1185/1967 che esclude la possibilità di rilasciare il passaporto (e di conseguenza, la carta di identità valida per l’espatrio in virtù del richiamo dell’art. 1, legge 649/1974) a chi debba espiare una pena restrittiva della libertà personale, salvo il nulla osta dell’autorità che deve eseguire la sentenza. Tuttavia, benché la comunicazione di una sentenza cui conseguono dette pene, genericamente inviata dal Tribunale al Comune di residenza, può consentire al funzionario incaricato al rilascio della CIE di imporre la non validità all'espatrio?

In linea generale, secondo una buona parte della dottrina (a cui chi scrive aderisce) la risposta è negativa. In primo luogo nessuna norma impone la pubblicità di tale sentenza ai fini anagrafici. In estrema sintesi, il funzionario anagrafico potrebbe, e dovrebbe, ignorare tale dato, non essendo un dato anagrafico. Ma ancor più importante è che la legge 649/1974 fonda il rilascio della carta valida per l’espatrio — a differenza del rilascio del passaporto che presuppone lo svolgimento di controlli dell’autorità di P.S. — sulla sottoscrizione, da parte dell’interessato, di una dichiarazione circa l’insussistenza delle cause ostative al rilascio del passaporto elencate dall’art. 3, comma 1, legge 1185/1967, fra le quali quella di cui alla ett. d), di non dover espiare una pena restrittiva della libertà personale o dover soddisfare una multa o ammenda.

Oltre al fatto che la comunicazione di una sentenza o dell'espiazione di una pena al Comune avviene in tempi ben lontani dalla sua effettiva esecuzione (non si può dare per scontato che la realtà al momento del rilascio della CIE sia la stessa comunicata dal Tribunale e relativa a un periodo antecedente), la finalità della dichiarazione di assenza di cause ostative è chiaramente quella di affidarsi alla sola dichiarazione dell'interessato, il quale se ne assumerà la piena e totale responsabilità.

Secondo questa tesi, quindi, l'interessato (ancorché ammonito verbalmente dal funzionario comunale sulle conseguenze di false dichiarazioni al pubblico ufficiale, che potrebbero peggiorare ulteriormente la situazione) potrà comunque dichiarare liberamente la presenza o l'assenza di cause ostative all'espatrio, e nel caso questa sia la sua scelta (chiaramente espressa con la firma del modulo) la carta potrà anche essere rilasciata valida per l'espatrio. Vista la documentazione agli atti, in tale ultimo caso, occorrerà informare immediatamente la Questura e la Procura della Repubblica, dandone conto anche al cittadino naturalmente.

Ben diversa è la situazione in cui il richiedente è effettivamente detenuto (questo non è specificato nel quesito) e presenta la richiesta per il tramite del carcere: in tale caso, ritengo che la condizione di espiazione di una pena detentiva sia palese e, pertanto, il documento va rilasciato comunque non valido per l’espatrio.

21 luglio 2022               Andrea Antognoni

 

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