Legge 30 dicembre 2024, n. 207. Disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Requisito contributivo di accesso alla prestazione NASpI
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente, assunto a tempo determinato e parziale (18 ore settimanali) ai sensi dell'art. 90 TUEL, in data 29/04/2022 e fino a fine mandato del Sindaco, ha presentato in data 14/07/2022 dimissioni con effetto immediato, senza quindi dare nessun preavviso. Come calcolare l'indennità sostitutiva di preavviso? e inoltre da quando decorrono le sue dimissioni dal punto di vista giuridico?
L’art. 51, comma 4, CCNL 21.5.2018 prevede che per il rapporto di lavoro a tempo determinato il termine di preavviso è fissato in un giorno per ogni periodo di lavoro di 15 giorni contrattualmente stabilito e, comunque, non può superare i 30 giorni, nelle ipotesi di durata dello stesso superiore all’anno. In caso di dimissioni del dipendente, i termini sono ridotti alla metà, con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione di unità derivante dal computo.
Nel caso prospettato dal quesito, quindi, il periodo di preavviso. ridotto alla metà, è pari a 15 giorni se la durata del contratto è superiore a 12 mesi.
Secondo l’orientamento applicativo ARAN RAL403 del 6.6.2011 “l'obbligazione di pagamento dell'indennità sostitutiva non è alternativa all'obbligazione di dare il preavviso, ma rappresenta una sorta di risarcimento per il comportamento della parte inadempiente. Il rapporto resta giuridicamente attivo, quindi, fino al termine del periodo di preavviso: al preavviso è riconosciuta, infatti, efficacia reale, per cui l'effetto risolutivo si determina solo alla scadenza del periodo prestabilito dovendosi escludere che il rapporto di lavoro possa essere immediatamente ed automaticamente risolto attraverso il semplice pagamento dell'indennità sostitutiva. Secondo la prevalente giurisprudenza della Corte di Cassazione l'effetto risolutivo immediato potrebbe determinarsi solo ove al momento dell'accettazione dell'indennità sostitutiva vi sia una espressa manifestazione di volontà in tal senso della parte nel cui interesse opera l'obbligo del preavviso”.
In ogni caso le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio per la cui efficacia non si richiede alcuna accettazione dell'amministrazione. Le dimissioni sono pertanto efficaci dal momento in cui l'amministrazione ne viene a conoscenza, divenendo, con ciò, irrevocabili.
L’amministrazione può rinunciare al preavviso sulla base della dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL del 05/10/2001 che attribuisce agli enti discrezionalità in merito stabilendo che “Le parti ritengono che gli enti possono valutare positivamente e con disponibilità, ove non ostino particolari esigenze di servizio, la possibilità di rinunciare al preavviso, nell’ambito delle flessibilità secondo quanto previsto dall’art. 39 del CCNL del 6.7.1995, come sostituito dall’art. 7 del CCNL del 13.5.1996, qualora il dipendente abbia presentato le proprie dimissioni per assumere servizio presso altro ente o amministrazione a seguito di concorso pubblico e la data di nuova assunzione non sia conciliabile con il vincolo temporale del preavviso.”
25 luglio 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4645, sintomo n. 4756
INPS – Circolare n. 98 del 5 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Giancarlo Menghini
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