Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente ha ottenuto la riammissione in servizio al 1/8/22 dopo aver dato le dimissioni il 1/6/22 si chiede se questa riammissione debba essere computata come utilizzo delle capacità assunzionali di cui al DM 17/3/2020.
Il recesso è un atto unilaterale recettizio che si perfeziona attraverso una dichiarazione di volontà indirizzata all’altra parte del rapporto di lavoro. Pertanto, le dimissioni diventano efficaci quando pervengono all’amministrazione e spetta alle parti concordare l’eventuale rinuncia al preavviso.
La riammissione in servizio è subordinata alla vacanza e disponibilità del posto di pari profilo e categoria al momento di adozione del provvedimento di riammissione e alla relativa previsione di copertura nel piano dei fabbisogni.
L’art. 132 del DPR 3/1957 offre la possibilità di riammissione in servizio che viene rimessa all’esclusiva determinazione dell’amministrazione senza che il dipendente possa invocare un diritto alla riammissione. L’amministrazione nel valutare la riammissione è vincolato solamente alla persistenza della posizione di lavoro nella dotazione organica.
L’art. 26 del CCNL 14.9.2000, tutt’ora vigente, stabilisce il termine entro il quale può essere richiesta la riammissione in servizio (5 anni), fermo restando la “disponibilità del corrispondente posto nella dotazione organica dell’ente” e l’ampia autonomia valutativa dell’ente.
L’amministrazione deve comunque valutare il rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa sulla base di quanto stabilito dall’art. 33 del D.L. 34/2019 e dal DM 17/3/2020.
25 luglio 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4648, sintomo n. 4759
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
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ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
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