Riaccertamento ordinario Residui Esercizio Finanziario 2021 - Errata cancellazione Residuo passivo.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
27 Luglio 2022

Nel predisporre il riaccertamento ordinario dei Residui Esercizio Finanziario 2021 è stato erroneamente cancellato e, quindi, non riportato un residuo passivo.

Ora il residuo è da riscrivere in competenza allo stesso intervento e per lo stesso importo con una variazione di bilancio.

Poiché la scrivente sta predisponendo la salvaguardia degli equilibri di bilancio 2022-2024 si chiede, se è possibile effettuare la variazione applicando l'avanzo di amministrazione libero, atteso che l'ente sta utilizzando in termini di cassa i fondi vincolati.

Risposta

A seguito della avvenuta eliminazione dell’impegno, il comune si trova nella situazione di dover sostenere con le risorse dell’esercizio in corso una spesa che risulta però riferibile alla competenza di un esercizio pregresso.

Poiché la diretta imputazione ad un esercizio di una spesa maturata in un esercizio diverso non risulta consentita (il principio contabile generale n. 16 espressamente dispone che “”... non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica ... “”), per ovviare a tale sfalsamento temporale unico strumento contabile che appare utilizzabile è il procedimento di riconoscimento di debito fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUEL (nello specifico: comma 1, lettera e).

La spesa corrispondente al residuo cancellato verrà quindi iscritta nel bilancio di previsione 2022 e, dovendosi garantire l’equilibrio del bilancio, ai fini della copertura della stessa potrà essere utilizzata la quota libera dell’avanzo di amministrazione, in quanto il comma 3-bis dell’articolo 187 del TUEL, nel prevedere che l'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 (utilizzo in termini di cassa delle entrate vincolate) e 222 (anticipazione di tesoreria), fa espressamente salvo l’utilizzo di detto avanzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193 del TUEL, tra i quali è ricompreso il ripiano dei debiti fuori bilancio.

25 luglio 2022               Ennio Braccioni

 

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