Calcolo dei diritti di rogito per i segretari comunali

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
01 Agosto 2022

Si chiede informazioni sulla gestione del calcolo dei diritti di rogito per i segretari comunali. A fronte della firma di alcuni contratti che hanno comportato una registrazione di importi da versare al segretario comunale, dato che ad oggi nessuna richiesta di liquidazione ci è giunta, vorremmo capire quando dura l'obbligazione e se dopo un periodo stabilito è possibile definire insussistente il credito e girarlo ad avanzo. Inoltre chiediamo se il calcolo dei diritti nella misura del quinto riguarda il reddito complessivo del segretario comunale relativo a tutti i redditi che gli vengono corrisposti anche da altri enti o solo dal nostro e in quale misura può chiedere al nostro ente la liquidazione dei diritti, se esiste un tetto massimo in cifra o in percentuale. Richiedo gentilmente una risposta scritta.

Risposta

Come stabilito dal comma 2-bis dell’art. 10 del D.L. 90/2014, i proventi annuali dei diritti di segreteria sono attribuiti al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento

La locuzione “stipendio in godimento” prevista dal comma 2-bis dell’art. 10 del Dl. n. 90/2014 deve essere intesa nel senso che il calcolo del quinto dello stipendio vada commisurato al periodo di effettivo servizio svolto. La locuzione “stipendio in godimento”, quale elemento per la determinazione della quota dei diritti di rogito che comuni o province devono corrispondere al segretario comunale o provinciale deve intendersi, anche secondo il principio di buon andamento stabilito nell’art. 97 cost., nell’ammontare effettivamente dovuto al dipendente per l’anno solare e non come stipendio tabellare annuo e non può essere inteso come retribuzione spettante in astratto (Corte dei conti, Sez. Friuli Venezia Giulia, Deliberazione n 33/2021).

L’art. 105, comma 3, CCNL 20.12.2020 prevede che per il calcolo della retribuzione in godimento occorre considerare, le voci elencate dal comma 1 del medesimo articolo, con esclusione della retribuzione di risultato e della tredicesima mensilità.

In merito all’ulteriore questione evidenziata, la Corte dei Conti, Sezione Controllo Emilia Romagna con deliberazione n. 133/2018 si è espressa nel senso di ritenere che, nella ipotesi di convenzione con più Comuni, gli stessi Comuni dovranno regolare con apposito accordo le modalità di erogazione dei diritti di rogito, la verifica del rispetto del limite del quinto dello stipendio complessivo di riferimento, nonché la ripartizione tra gli stessi Enti dell’eventuale eccedenza dei diritti di rogito non corrisposti al Segretario. Ciò in applicazione del principio di ragionevolezza al fine di evitare di penalizzare un Comune rispetto ad un altro solo in ragione del momento temporale dell’esercizio della funzione rogatoria del Segretario comunale.

Per quanto riguarda la prescrizione la giurisprudenza è orientata nel senso dell’applicazione della prescrizione ordinaria decennale. Non può, infatti, applicarsi la prescrizione breve (quinquennale, ex art. 2948 cod. civ.), “nei casi in cui l’Amministrazione è chiamata ad adottare, in relazione al credito vantato dal pubblico dipendente, un atto formale che, pur non integrando un apprezzamento discrezionale, si fondi sull’accertamento della sua posizione giuridica in relazione ai presupposti stabiliti dalla legge”, proprio perchè “la determinazione dei diritti di rogito spettanti al Segretario comunale rogante richiede un formale provvedimento di liquidazione, fondato sulla valutazione della posizione giuridica del pubblico dipendente in relazione ai presupposti definiti dalla legge”, evidenziando che non esiste un automatismo nella liquidazione ma un’attività accertativa (che deve verificare concretamente gli atti rogati e le somme incassate).

26 luglio 2022               Angelo Maria Savazzi

 

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