Utilizzo quote accantonate dell’avanzo presunto per finanziamento di debiti fuori bilancio
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiIn merito al bonus 200 euro si chiede, essendo lo stesso recuperato dal datore di lavoro come scomputo degli oneri di contribuzione, come deve essere classificato nei codici di bilancio, tra le retribuzioni codice U.1.01.01.01.002, e contemporaneamente la compensazione tra oneri contributivi U.1.01.02.01.001 ed entrate diverse E.3.05.02.01.001?
Le codifiche indicate nel quesito non risultano corrette. L’indennità di 200 euro prevista dall’articolo 31 del d.l. n. 50/2022 non è qualificabile come retribuzione in senso lato o comunque correlata al rapporto di lavoro, ma rappresenta una indennità una tantum attribuita dallo Stato, tra l’altro, al personale dipendente, indennità che non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali e che viene materialmente erogata “per il tramite dei datori di lavoro”: la corresponsione di detta indennità rappresenta quindi per l’ente locale una spesa per conto dello Stato, e va conseguentemente contabilizzata tra le spese per conto terzi al titolo 7 del bilancio (Programma 1: spese per conto terzi e partite di giro), analogamente a quanto già fatto con il cosiddetto “bonus Renzi”.
L’erogazione suddetta genererà per l’ente un credito che verrà compensato in sede di denuncia contributiva mensile UniEmens, e il relativo importo, dedotto dall’importo dovuto all’INPS, verrà quindi introitato nel corrispondente capitolo di entrata delle partite di giro (titolo 9 del bilancio).
26 luglio 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4191, sintomo n. 1343
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Agenzia delle Entrate – 4 giugno 2025
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