Richiesta formale di accesso ai documenti amministrativi

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
30 Luglio 2022

Ho ricevuto da un Avvocato, in data 12/07/2022, richiesta formale di "accesso ai documenti amministrativi" con la quale chiede, in nome e per conto della sua assistita, creditrice di una cospicua somma dovuta per locazioni non riscosse, nell'intento di voler dare esecuzione al titolo esecutivo di sfratto, "ogni informazione utile e relativa all'esistenza di crediti e/o contributi/sussidi di qualsivoglia tipologia vantati dalla debitrice nei confronti del comune". Chiedo quindi alla S.V.: 1) se la richiesta dell'Avvocato è stata correttamente formulata, posto che la stessa non chiede di accedere a documenti ma chiede il rilascio di informazioni (si applica in tal caso la 241/1990?) 2) qualora sia stata correttamente formulata l'istanza, se la debitrice possa essere considerata persona controinteressata (come ritengo che sia) e quindi se debba essere invitata a formulare evetuali osservazioni in merito alla richiesta di accesso alle "informazioni" che la riguardano 3) se la debitrice dovesse opporsi all'accesso, lamentando la violazione della sua privacy (come già si prevede che faccia), quale interesse dovrà prevalere nella fattispecie: quello dell'Avvocato/creditrice ad essere rimborsata o quello della debitrice al rispetto della propria privacy? Ad ogni buon fine si allega stralcio del nostro vigente regolamento per l'accesso agli atti amministrativi.

Risposta
  1. Ai sensi della Legge n. 241/1990 (art. 22) l’accesso riguarda “documenti amministrativi” ossia ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Anche l’art. 10 del TUOEL n. 267/2000 fa riferimento esclusivamente ad atti amministrativi.

Ciò a differenza dell’accesso dei consiglieri comunali di cui all’art. 43 TUOEL che riguarda sia atti che informazioni e notizie utili al mandato amministrativo.

Secondo giurisprudenza citata dalla commissione per l’accesso ai documenti amministrativi “E' illegittimo il contegno inerte della Pubblica amministrazione la quale non abbia dato alcun riscontro alla domanda di accesso inoltrata dal creditore per acquisire ogni utile elemento atto a tutelare le proprie ragioni di credito anche attraverso la conoscenza dei crediti vantati dal proprio debitore nei riguardi di terzi soggetti. (Nella specie, si trattava di documenti amministrativi inerenti a crediti di un avvocato maturati a titolo di spese legali nei confronti dell'I.N.P.S., e la richiesta di accesso era stata formulata dal creditore del professionista, che aveva proceduto al pignoramento presso terzi nell'ambito del giudizio di esecuzione).” (v. https://www.commissioneaccesso.it/it/approfondimenti/massime_supporto/cds-tar-2015/tar-29092015_2564/).

Secondo il TAR Lecce, sent. m. 2564/2015 (non appellata),“ l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorirne la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza”, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241.

La disposizione in commento, inserita com’è nel contesto di una norma atta a disciplinare le definizione e i principi in materia di accesso, rappresenta uno degli assi portanti di tutta la materia della trasparenza amministrativa, definita dalla dottrina più sensibile alla stregua di fondamentale diritto di cittadinanza amministrativa.

E, d’altra parte, l’idea secondo la quale l’ordinamento tutela il diritto del creditore di avere accesso a documenti concernenti le ragioni di credito vantate presso terzi dal proprio debitore esclusivamente nell’ambito della procedura esecutiva azionata in precedenza è seccamente smentita dalla ricognizione delle norme di settore.

Non appare, infatti, rintracciabile nell’ordinamento la regola che impone al creditore di coltivare alternativamente l’azione di accertamento dell’obbligo del terzo- nel contesto dell’azione esecutiva ordinaria sperimentata innanzi al G.O. - rispetto alla domanda giudiziale di accertamento del diritto di accesso agli atti detenuti dal terzo pignorato.

Le due azioni sono configurate, a legislazione invariata, alla stregua di rimedi cumulativamente percorribili. …”.

L’art. 22 della l. 241/1990 infatti descrive una situazione giuridica sostanziale che pone il correlativo obbligo della pubblica amministrazione di consentire l’accesso ai documenti quando il richiedente alleghi la necessità di disporne per la cura o difesa dei suoi interessi, senza possibilità di obiettarne la irrilevanza o di opporre l’infondatezza dell’azione giudiziaria che l’interessato abbia annunciato di voler intraprendere (fra le tante: Consiglio di Stato , sez. IV, 19/10/2017, n. 4838 Consiglio di Stato, sez. IV, 19/03/2014, n. 1339).

 

  1. L’accesso integra un procedimento amministrativo che, come tale, può implicare l’esistenza di eventuali controinteressati della cui posizione la PA deve tenere conto a seguito del coinvolgimento nel procedimento. Per "controinteressati", a norma dell’art. 22 L. 241/1990 s’intendono tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

 

  1. Nel bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse alla riservatezza, il primo interesse prevale sul secondo, quando l’intesse all’accesso è strumentale alla difesa degli interessi giuridici del richiedente, cioè quando la documentazione richiesta sia un mezzo utile astrattamente idoneo alla difesa dell'interesse giuridicamente rilevante cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 17 settembre 2010 n. 6953)

La tutela di presunti dati sensibili è recessiva rispetto all’esigenza di tutela giurisdizionale, risultando comunque agevolmente tutelabile mediante la c.d. “schermatura ” dei dati da qualificarsi come particolarmente sensi bili ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (cfr. Cons. St., sez. V, 23 marzo 2009, n.

Il Consiglio di Stato ha più volte precisato che l’onere di provare la specifica utilità degli atti richiesti per la tutela dei propri interessi grava su chi esercita l’accesso. Ha, altresì, puntualizzato che gli interessi che giustificano la richiesta di accesso non devono necessariamente coincidere col diritto di difesa, ma devono in ogni caso “essere apprezzabili sul piano giuridico ed essere dotati della necessaria concretezza” (cfr. C. di St. n. 2680/2017; C. di St. n. 4372, 4373 e 4376/2016; C. di St. n. 1568/2013). 

28 luglio 2022               Eugenio De Carlo

 

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