Compensazione fattura di acquisto con una posizione tributaria TARI
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Federico Gavioli
QuesitiHo emesso una fattura ad una Pubblica Amministrazione. Erroneamente non è stato inserito il CIG.
Chiedo se effettivamente il CIG ci deve andare (riguarda il nolo di un palco comunale ad altro ente pubblico) e se la stessa fattura deve essere pagata con l'avviso PAGOPA. In caso affermativo l'importo dell'avviso pagopa sarà solo dell'importo imponibile o per l'intero importo (imp.+iva split).
Con la risposta all’istanza di interpello n. 436, del 28 ottobre 2019, l’Agenzia delle Entrate ha risposto ad una serie di domande sulla fatturazione elettronica nei confronti della pubblica amministrazione. In particolare è stato chiesto , tra l’altro, se la fattura nella quale il cedente/prestatore ha omesso di indicare il CIG (codice identificativo di gara) o ha indicato un numero errato è fiscalmente corretta e, quindi, pagabile da parte dell'istante.
L’Agenzia delle Entrate osserva che, sebbene il codice identificativo di gara (CIG) non rientri tra gli elementi indicati dall'articolo 21, del DPR n. 633 del 1972, l'obbligo di indicare tale codice nella fattura elettronica emessa verso la pubblica amministrazione è previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, secondo cui "Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni riportano il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dell'indicazione dello stesso nelle transazioni finanziarie così come previsto dalla determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 7 luglio 2011, n. 4, e i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità, di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136".
Il successivo comma 3, del citato articolo 25, dispone, inoltre, che "Le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano i codici CIG e CUP ai sensi del comma 2".
Per l’Agenzia delle Entrate l’omissione in fattura di elementi che non pregiudicano la validità fiscale della stessa (CIG errato o mancante) può essere sanata mediante l'invio di un nuovo documento utile ad integrare i dati mancanti nel documento originario.
PagoPA è il Sistema di Pagamenti Elettronici realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale per mettere a disposizione di tutti i contribuenti un canale semplice, efficiente e funzionale per effettuare i propri pagamenti verso la Pubblica Amministrazione. Una nuova modalità quindi che passa attraverso canali digitali ma anche attraverso i tradizionali sistemi quali Sisal, Lottomatica, Banca 5, sportelli ATM abilitati, home banking riportanti i loghi CBILL e PagoPA, uffici postali e altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti.
A decorrere dal 1 marzo 2021 è obbligatorio che i pagamenti verso l'amministrazione vengano eseguiti tramite il sistema pagoPA, pertanto i soggetti autorizzati al servizio di pagamento (Poste Italiane, Banche, Tabacchini, Sisal, ecc.) non potranno più eseguire pagamenti in favore della Pubblica Amministrazione al di fuori del sistema PagoPA come previsto dall' art. 65, comma 2, del D.lgs n. 217/2017.
Non si comprende la parte finale della domanda del gentile lettore perché si ha qualche perplessità su chi sia il soggetto che emette la fattura; presumibilmente se pagoPA è emesso dall’ente pubblico nei confronti di un altro soggetto si applica l’IVA.
28 luglio 2022 Federico Gavioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4193, sintomo n. 4249
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento per le politiche della famiglia – 5 giugno 2025
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