Contributo IMU ex art. 1, c.353 L.234/2021per le attività commerciali/artigianali svolte in comuni con meno di 500 abitanti

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
02 Agosto 2022

Con riferimento al decreto interministeriale recante "Disposizioni attuative dell'art. 1,c.353 della L.234/2021", che prevede un contributo IMU per le attività commerciali/artigianali svolte in comuni con meno di 500 abitanti, si chiede se per esercenti attività commerciali ed artigiane che “PROSEGUONO”  la propria attività si intendono coloro che già sono nel comune che ha abitanti inferiori ai 500 oppure riguarda coloro che provengono da altro comune e acquistano immobile ed attività in altro comune con abitanti inferiore alle 500 unità e continuano, cioè proseguono, l'attività già esistente.

Inoltre se sia giusto procedere tramite la sola pubblicazione di un semplice avviso firmato dal sindaco senza una delibera di giunta, in quanto i requisiti sono già stabiliti dal decreto.

Risposta

Il comma 353 dell’art. 1 L. n. 234/2021 prevede che “Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l’abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell’attività nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell’imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l’esercizio dell’attività economica.”

La lettera di legge è quindi chiara nell’estendere il beneficio anche a (usando e parole in quesito) “coloro che provengono da altro comune e acquistano immobile ed attività in altro comune con abitanti inferiore alle 500 unità e continuano, cioè proseguono, l'attività già esistente”.

I requisiti per poter fruire dell’agevolazione risultano già previsti per legge. E’ pur vero però che la legge, al comma 354, rimette all’autonomia degli enti locali la possibilità di “concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l’attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l’onere di effettuare sull’immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell’immobile”.
Se volesse accogliere tale opzione, il Comune dovrebbe disciplinare modalità e tempistiche della concessione in comodato.

 

Preciso che non ho rinvenuto il Decreto Interministeriale di attuazione, per cui se questo fosse nella disponibilità del richiedente chiedo la cortesia di inoltrarlo.

28 luglio 2022                  Lorella Martini

 

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