Registrazione in contabilità accertamenti TARI per omessi/parziali versamenti

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
03 Agosto 2022

Vi disturbo per cercare di chiarirmi una volta per tutte come registrare in contabilità gli accertamenti TARI per omessi/parziali versamenti. La questione , a differenza dell'IMU, nasce dal fatto che per la TARI esiste ruolo alla base, ma quando io vado a fare gli accertamenti, trattandosi di nuove obbligazioni, con scadenza diversa- dall'iniziale ruolo, secondo il principio della competenza potenziata la registrazione dell'accertamento penso si debba fare nell'anno in cui vengono emessi i provvedimenti e non lasciati a residui attivi i relativi crediti. Penso si debba chiudere l'accertamento a residui e caricare l'accertamento TARI a competenza e da qui seguirne tutta la filiera fino al coattivo, o anche per quest'ultimo occorre ragionare in termini di nuova  obbligazione?

La questione non è legata all’accertamento del tributo in competenza o, se spostata la rata all’anno successivo, differimento dell’esigibilità, di cui, ovviamente, ho sempre preso atto nelle registrazioni in finanziaria ma segue alla registrazione dell’accertamento originario, ovvero, una volta appurato che il contribuente non ha versato il tributo (TARI) sulla base dell’avviso trasmesso dal Comune,   scatta l’emissione dell’accertamento ( che può, tra l’altro, essere emesso entro  5 anni dal ruolo originario, le cui rate sono ampiamente scadute) con esigibilità diversa al ruolo iniziale. In sostanza, facendo l’esempio del ruolo 2015, di cui accertamenti emessi nel 2020, si continuano a tenere i residui attivi 2015 o si cancellano per iscrivere in competenza 2020 l’importo degli accertamenti emessi?

Risposta

La risposta al quesito si trova nel punto 3.7.1. del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria allegato a/2 del d.lgs. 118/2011.

Le entrate tributarie gestite attraverso ruoli ordinari e le liste di carico sono accertate e imputate contabilmente all’esercizio in cui sono emessi il ruolo, l’avviso di liquidazione e di accertamento, e le liste di carico, a condizione che la scadenza per la riscossione del tributo sia prevista entro i termini dell’approvazione del rendiconto (nei casi in cui la legge consente espressamente l’emissione di ruoli con scadenza nell’esercizio successivo).

L’emissione di ruoli coattivi, in quanto relativi ad entrate già accertate, non comporta l’accertamento di nuove entrate.

Le sanzioni e gli interessi correlati ai ruoli coattivi sono accertati per cassa.

Non è quindi possibile accertare più volte la stessa entrata.

Nel caso della TARI, essendo emessa con ruolo ordinario, questa viene accertata e imputata contabilmente nell’anno di emissione del ruolo, dato atto che la scadenza per la riscossione avviene entro i termini del rendiconto.

Successivi avvisi di accertamento per omesso versamento sono atti gestionali che non coinvolgono più la contabilità con nuovi accertamenti contabili in entrata se non in fase di eventuale riscossione, quando chiuderemo il residuo attivo ancora aperto (accertamento 2015 nell’esempio) e accerteremo per cassa sanzioni e interessi.

1 agosto 2022               Paolo Dolci

 

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