Qualificazione smaltimento materiale inerte (terra e ghiaia) e assoggettamento IVA
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Autorità Nazionale Anticorruzione – 1 agosto 2022
Servizi Comunali InconferibilitàInconferibile il ruolo di sindaco e presidente del Consorzio pubblico di smaltimento rifiuti
Data:
01 agosto 2022
Inconferibile il ruolo di sindaco e presidente del Consorzio pubblico di smaltimento rifiuti
L’incarico di Presidente del Cda di un Consorzio obbligatorio di smaltimento rifiuti, formato da tutti i comuni di una Provincia, non può essere conferito a uno dei sindaci, che controllano lo stesso consorzio. Il controllato sarebbe nello stesso tempo anche il controllore. E’ quanto ha ribadito l’Autorità Nazionale Anticorruzione, dichiarando l’inconferibilità da presidente del consorzio per l’amministratore in questione, pur non ricoprendo più quest’ultimo l’incarico dopo le elezioni dello scorso giugno.
L'inconferibilità nelle motivazioni Anac e le sanzioni
Anac, infatti, ha documentato che si tratta non di incompatibilità, ma di inconferibilità. Quindi la nomina è viziata fin dall’origine, costringendo l’amministratore comunale a dimettersi da Presidente del Consorzio.
Inoltre, l’amministratore deve restituire gli eventuali compensi percepiti da Presidente del Cda. E chi ha conferito l’incarico “inconferibile” viene sanzionato con il divieto di poter conferire incarichi per tre mesi dalla data di comunicazione.
Così nella delibera N. 346, approvata in Consiglio lo scorso 20 luglio, Anac motiva come gli enti di diritto privato in controllo pubblico non possono essere amministrati dagli stessi amministratori preposti al loro controllo. Infatti, il Comune in questione di cui l’amministratore era sindaco non solo è socio della società, ma è anche sito nella stessa regione degli altri comuni che compongono la compagine sociale dell’ente, quasi tutti quelli della Provincia. E la nomina è avvenuta all’unanimità da parte di tutti gli altri colleghi sindaci.
L'istruttoria e la nullità dell'atto
L’istruttoria dell’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dimostrato che il ruolo di Presidente del Consorzio aveva una rappresentanza e una rilevanza esterna fondamentale, compreso quello di firma di bandi pubblici di concorso. Inoltre aveva potere di firma, dando esecuzione alle deliberazioni dell’assemblea, deliberando assunzioni o incarichi di consulenza, stipulando contratti o accordi. Pertanto, afferma Anac, nonostante la presenza di un direttore generale, l’incarico di Presidente “è da ritenersi riconducibile tra quelli di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, anche in considerazione del potere di firma”.
In conclusione, l’Autorità ha deliberato la nullità dell’atto di conferimento e il relativo contratto. Inoltre, in base all’articolo 18 del decreto legislativo n. 39 del 2013, “i componenti degli organi che abbiano conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati”, e nei loro confronti viene avviato procedimento che riguarda tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti cessati dalla carica.
I componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza.
La delibera Anac
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