Sospensione e revoca patente: documenti “civili” e rilasciati ai sensi degli articoli 138 e 139, c.d.s.
Marco Massavelli
In applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, codice penale (omicidio stradale e lesioni personali stradali), si sono proposti numerosi dubbi e questioni operative in ordine all’organo competente ad applicazione le sanzioni amministrative accessorie all’accertamento dei suddetti reati e i provvedimenti cautelati previsti dagli articoli 222 e 223, codice della strada (sospensione cautelare della patente di guida), e sugli effetti che tali provvedimenti possono avere, investendo anche altri e diversi titoli abilitativi alla guida posseduti dal conducente coinvolto in un incidente stradale che rientri nel campo si applicazione dei suddetti reati di “omicidio stradale” e “lesioni personali stradali”.
E’, in particolare, il caso di un conducente che sia contestualmente in possesso di patente di guida c.d. “civile” di veicoli a motore, rilasciata a norma dell’articolo 116, codice della strada, e di patente militare o equiparata, ex articolo 138, comma 11, codice della strada (conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, del Corpo di Polizia Penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ecc….), ovvero di patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale, di cui all’articolo 139, codice della strada, tra i quali rientra anche il personale della Polizia Locale.
CODICE DELLA STRADA
Articolo 138
Veicoli e conducenti delle Forze armate
1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all'immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6. All'eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
3. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:
a) all'addestramento, all'individuazione e all'accertamento dei requisiti necessari per la guida, all'esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;
b) al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all'addestramento di cui alla lettera a).
4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo.
5. Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l'esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell'autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
6. Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti, purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
7. I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma o il corpo e il Ministero dei trasporti.
9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
10. In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato, comma 1, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza.
12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purche' i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell'amministrazione dello Stato.
Articolo 139
Patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale
1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida e abilitati allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi 1 e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita patente di servizio la cui validita' e' limitata alla guida di veicoli adibiti all'espletamento di compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza.
2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i requisiti e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1.
COLLEGAMENTO TRA VEICOLO E PATENTE
Su tale questione è intervenuto il Ministero dell’Interno, con circolare prot. 300/A/3524/17/109/41, del 28 aprile 2017, il quale ha ribadito alcuni orientamenti condivisi dalla giurisprudenza costante, secondo cui la sospensione o la revoca della patente possono essere applicate solo in relazione all’esistenza di una effettiva situazione di abuso del titolo abilitativo richiesto per la conduzione del veicolo con il quale è stata commessa la violazione amministrativa da cui deriva l’incidente stradale: in particolare, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con la sentenza n. 12316/2002, ha fissato il principio secondo cui “perché la patente possa sospendersi, si richiede, dunque, come ritiene l’indirizzo maggioritario della giurisprudenza di questa Suprema Corte, un collegamento diretto, un nesso, tra il veicolo, con il quale il reato è commesso, e l’autorizzazione amministrativa che abilita alla guida di quel veicolo”.
NESSUN AUTOMATISMO PER LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE CIVILE
Di particolare interesse operativo, è la sentenza n. 654, del 25 gennaio 2017 (pubblicata il 15 marzo 2017), del Consiglio di Stato, il quale ha precisato che non vi sia alcun automatismo, di tipo sospensivo o revocatorio, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta ed immediata della violazione commessa alla guida di un veicolo di servizio, e dunque, della sospensione o revoca della patente militare (o di servizio) per fatti avvenuto durante il servizio e con l’autoveicolo di servizio.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato era stato interpellato in relazione ad un quesito in tema di estensione dei provvedimenti interdittivi relativi alla patente di guida “civile”, ai soggetti che sia anche titolari di patenti di guida “speciali”, rilasciate agli appartenenti alle Forze armate e di polizia indicate nell’articolo 138, codice della strada.
Nell’imminenza dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, codice penale, si sarebbero verificato alcuni casi di operatori di polizia, coinvolti in sinistri stradali avvenuti in servizio e alla guida di veicoli di servizio, per i quali è prevista la sospensione della patente di guida “militare”, per i quali invece, il prefetto territorialmente competente avrebbe disposto anche la sospensione della patente civile, a norma dell’articolo 223, codice della strada. Tali provvedimenti sulla patente civile degli operatori di polizia sarebbero stati adottati in virtù della circolare n. 46, prot. M12413-3, del 18 settembre 2003, emanata da Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, del Ministero dell’Interno. Su tale questione, infatti, l’Avvocatura Generale dello Stato avrebbe espresso l’avviso che nei confronti del trasgressore, titolare di patente “civile” e di patente “speciale”, dovessero applicarsi cumulativamente sia il provvedimento sospensivo della patente di guida “civile, adottato dal prefetto, sia il provvedimento sospensivo della patente di guida speciale, adottato dall’autorità competente al rilascio del medesimo documento di guida: in questo, secondo l’autorevole parere, deporrebbe anche l’articolo 218, codice della strada, che prevede il procedimento di sospensione della patente per tutti i casi in cui il codice della strada commini la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo determinato. Dal sistema non emrgerebbero elementi per escludere la suddetta conseguenza, allorchè il soggetto risulti anche titolare di patenti “speciali” e abbia commesso una violazione mentre era alla guida di uno dei veicoli di cui all’articolo 138, codice della strada: potrebbe, infatti, apparire irragionevole che la commissione di violazioni per la quali il codice della strada ritiene ricorrente l’esigenza di adottare misure interdittive, non incida sulla vigenza del documento di guida “civile”, solo perché il trasgressore è titolare anche di altra patente.
LA SOSPENSIONE E’ DECISA DALL’AUTORITA’ COMPETENTE
L’articolo 138, comma 12, codice della strada, chiarisce che la patente di guida è sospesa dall'autorità che l'ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione di appartenenza, riferendosi ovviamente alla sola patente di guida “speciale”, con esclusione del documento di guida “civile”.
Inoltre il comma 4, dell’articolo 138, precisa che i conducenti di cui al comma 3 (Forze Armate, e, in virtù del rinvio fatto dal comma 11, anche i conducenti della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e Bolzano, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano e della Protezione civile nazionale, della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano) non sono soggetti alle disposizioni del Titolo IV, del codice della strada: all’intero di tale Titolo si trova la disposizione dell’articolo 129, che disciplina in generale la sospensione della patente, e quindi, nel conseguirebbe che i titolari della patente “militare” o assimilata non sia soggetti alla sospensione della patente nei termini e con le modalità (con riguardo alla competenza del prefetto) stabiliti dall’articolo 129.
Non si possono ritenere applicabili alle patenti “militari” o assimilate, in quanto non applicabile il Titolo IV, e quindi l’articolo 129, nemmeno le consequenziali disposizioni contenute nel Titolo VI, e attuative del principio generale di cui al citato articolo 129, codice della strada: la sospensione della patente di guida come sanzione accessoria a sanzione amministrativa (articolo 218) e a sanzione penale (articoli 222, 223, 224).
LA DIRETTIVA OPERATIVA MINISTERIALE
Su tale quadro normativo, il Consiglio di Stato ha sostenuto la chiara separazione tra i procedimenti che riguardano la patente militare, o assimilata, e quelli che concernono la patente “civile”: le norme citate depongono per una assenza di automatismo, di tipo sospensivo o revocatorio, che produca effetti anche in ambito civile quale conseguenza diretta ed immediata della violazione e, dunque, della sospensione o revoca della patente militare per fatti avvenuti durante il servizio e con il veicolo di servizio.
Sulla scorta dell’autorevole parere del Consiglio di Stato, il Ministero dell’Interno ha disposto che le misure interdittive contemplate dagli articoli 222 e 223, codice della strada, e le sanzioni amministrative accessorie, riguardati la patente di guida “civile” rilasciata ai sensi dell’articolo 116, codice della strada, non possono trovare diretta contestuale applicazione anche per la patente “militare” o assimilata, di cui all’articolo 138, codice della strada, che può essere sospesa o revocata solo dall’autorità amministrativa competente, e cioè l’autorità che l’ha rilasciata, secondo le disposizioni regolamentari contenute nei rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza interessate.
Per i soggetti indicati dall’articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e), codice della strada (Corpi e Servizi di polizia provinciale; Corpi e servizi di polizia municipale), dotati di patente di servizio di cui all’articolo 139, codice della strada, il documento è sospeso o revocato direttamente dal prefetto, a norma dell’articolo 7, Decreto Interministeriale (Ministero dell’Interno e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti), n. 246, dell’11 agosto 2004, “Regolamento recante norme per il rilascio della patente di servizio per il personale abilitato allo svolgimento di compiti di polizia stradale”.
Tale norma stabilisce che la patente di servizio è ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del codice della strada, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l’applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida “civile”, rilasciata ai sensi dell’articolo 116, codice della strada.
Art. 7.
Validità della patente di servizio
1. Nel caso di sospensione o revoca della patente di guida di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, d'ufficio o su segnalazione del corpo o servizio di appartenenza dell'interessato, la patente di servizio è sospesa o revocata dal Prefetto per i soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, lettere d-bis) ed e) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o dall'autorità che l'ha rilasciata, per gli altri soggetti indicati dall'articolo 12, commi 1 e 3, lettera a) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. La patente di servizio può essere altresì sospesa fino ad un massimo di un anno o, nei casi più gravi o di recidiva, revocata dal prefetto d'ufficio ovvero su proposta motivata del responsabile del corpo o servizio di appartenenza del titolare, quando questi nell'impiego dei veicoli di servizio abbia cagionato, per imperizia o negligenza, danni ai medesimi o ad altre cose dell'ente o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività di servizio.
3. La patente di servizio è altresì ritirata, sospesa o revocata in tutti i casi di violazioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse alla guida di veicoli di servizio, che comportino l'applicazione di tali tipologie di provvedimenti a carico del trasgressore. In tali casi detti provvedimenti non si applicano alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
4. Le disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non si applicano alla patente di servizio. In questi casi, quando le violazioni ivi previste sono commesse alla guida di veicoli di servizio, le disposizioni relative alla patente a punti non si applicano neanche alla patente di guida rilasciata ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
In entrambi i casi, l’organo di polizia stradale che ha rilevato un sinistro stradale, in cui sia coinvolto un veicolo di servizio tra quelli di cui agli articoli 138 e 139, codice della strada, la cui responsabilità sia riconducibile ad una condotta colposa del conducente titolare di patente militare o assimilata di cui al’articolo 138, ovvero di patente di servizio di cui all’articolo 139, non può provvedere al ritiro del documento di guida di servizio, ma si deve limitare a segnalare l’avvenuto sinistro stradale all’autorità amministrativa che ha rilasciato la patente stessa, per l’adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Nel medesimo caso, le misure accessorie interdittive o cautelari (sospensione o revoca della patente) non possono incidere sulla patente “civile” eventualmente posseduta.
SOSPENSIONE DI ENTRAMBI I DOCUMENTI DI GUIDA
Quanto detto non trova, invece, applicazione con riguardo al caso in cui il titolare della patente abbia riportato, in esito al giudizio in sede penale per i reati conseguenti al sinistro stradale (articoli 589-bis e 590-bis, codice penale), l’irrogazione delle sanzioni accessorie della sospensione o della revoca della patente da parte del giudice: in tali casi, infatti, il provvedimento giurisdizionale può estendere i suoi effetti a tutte le patenti possedute, “civile” e “militare, assimilate e di servizio”, a prescindere dal veicolo con cui è stata commessa la violazione da cui è derivato il sinistro stradale.
Si rammenta, infine, che il disposto dell’articolo 126-bis, codice della strada, è inestensibile alla patente “civile” in caso di decurtazioni dei punti per effetto di violazioni alle norme del codice stradale commesse da titolare di patente militare o di servizio, alla guida di veicolo di servizio.
2 gennaio 2018
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V – Sentenza 10 marzo 2025, n. 535
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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