Avviso accertamento IMU 2016 a carico srl cessata

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
06 Agosto 2022

A seguito notifica avviso di accertamento IMU 2016 nel mese di gennaio 2022 il liquidatore della società (una srl) scrive una nota nel medesimo mese all’ente indicando quanto segue: 1. la società ha cessato la sua attività a settembre 2013;  2. la società nel settembre 2018  è stata posta in liquidazione volontaria; 3: nel corso della fase liquidatoria si è cercato di recuperare alcuni crediti ancora presenti anche per vie legali, una volta verificata l’infruttuosità di qualsivoglia azione e non essendoci pi attivo da poter liquidare si è proceduto alla chiusura definitiva della liquidazione avvenuta nel marzo 2021.

Ciò indicato si chiede cosa sia corretto rispondere al liquidatore in merito all’avviso IMU anzitempo notificato.

Risposta

Per rispondere al quesito occorre, prima di tutto fare una premessa di natura civilistica. L’articolo 2495, cod. civ.  disciplina unA sorta di fenomeno successorio di “migrazione” delle obbligazioni sociali dal soggetto estinto ai soci e insieme una limitazione di responsabilità dei soci stessi, in caso di scioglimento e liquidazione delle società di capitali.

In latri termini, si è inteso attribuire alla cancellazione della società, una vera e propria “efficacia costitutiva“ che, se da un lato comporta la totale estinzione della stessa, dall’altro, la possibilità di rifarsi esclusivamente sui soggetti fiscalmente responsabili (quindi soci, amministratori e liquidatori).

Qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal Registro Imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si ha il trasferimento delle obbligazioni ai soci che ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in conseguenza della liquidazione.

A maggior rafforzamento del potere accertativo delle Amministrazioni finanziarie, l’articolo 28, comma 4, D.Lgs. n. 175/2014, ha stabilito che: “ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495, cod. civ. ha effetto trascorsi 5 anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro Imprese”.

Ne consegue che è possibile, entro i 5 anni successivi alla cancellazione dell’ente societario, notificare atti di accertamento e relative cartelle di pagamento, chiamando, altresì, a rispondere del mancato versamento di imposte e tributi e quindi dei rapporti pendenti i soci, gli amministratori e i liquidatori. Superato tale termine, le obbligazioni devono intendersi estinte.

5 agosto 2022               Luigi D’Aprano 

 

Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 1404, sintomo n. 1491

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