Emendamenti dei consiglieri di minoranza alle proposte di variazione al bilancio di previsione
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta al quesito del dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIl comune concedeva ad altro ente (fondazione) in godimento un immobile per svolgere una attività di tipo socio assistenziale. Successivamente tale fondazione cedeva la propria attività ad una azienda privata ,che trattandosi di cessione di ramo d'azienda, subentrava anche nel contratto di godimento dell'immobile.
Si chiede se l'ente può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali in senso migliorativo e/o se l'azienda subentrante può opporsi a qualsiasi miglioramento delle condizioni contrattuali. Si precisa che nel contratto originario non era vietato il subingresso e non era previsto nessun assenso ad eventuale subentro nel godimento di bene.
La fondazione costituisce un ente giuridico che non persegue finalità lucrative, a differenza delle società.
La Corte dei conti (ad es., sezione controllo del Friuli Venezia Giulia, deliberazione 22/2019) ha espresso l’orientamento secondo cui gli enti locali possono costituire fondazioni di partecipazione, a patto che la costituzione e il finanziamento di tali enti non depauperi il patrimonio comunale e che i fondi pubblici siano correttamente utilizzati. Infatti, la fondazione di partecipazione può rappresentare uno strumento attuativo del parternariato pubblico-privato, volto a favorire un differente rapporto tra la spesa pubblica e quella privata; tuttavia, il provvedimento di costituzione o di partecipazione dovrà indicare le ragioni di interesse pubblico sottostanti, gli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza nonché di buon andamento e gli impatti economici, patrimoniali e gestionali che si avranno sul bilancio dell’Ente locale (v. Corte dei Conti, Sez. Reg.Contr. Basilicata, del. n. 52/2017).
"Le fondazioni, come riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale, hanno natura privata e sono espressione organizzativa delle libertà sociali, costituendo i cosiddetti corpi intermedi, collocati fra Stato e mercato, che trovano nel principio di sussidiarietà orizzontale, di cui all’ultimo comma dell’art. 118 della Costituzione, un preciso presidio rispetto all’intervento pubblico (Corte costituzionale 28 settembre 2003, n. 300 e n. 301)".
Dunque, il provvedimento di costituire o di partecipare una Fondazione deve essere motivato, con espressa indicazione delle ragioni di fatto e di diritto ai sensi dell’art.3 della legge 241/1990.
Pertanto, il conferimento o la concessione alla fondazione dovrebbe aver avuto una adeguata motivazione dell’interesse pubblico che, verosimilmente, non sembra potersi automaticamente attagliare ad una società privata.
Pertanto, l’ente civico, ove non disponga di una clausola contrattuale che consenta di esercitare il mero recesso ad nutum e ritenga non più sussistente l’interesse pubblico, potrebbe avviare verso la fondazione e la società un procedimento di revoca dell’originario conferimento ai sensi dell’art. 21 quinquies L. 241/1990, in base al quale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge.
In caso di eventuale contenzioso sarà l’autorità giurisdizionale competente a decidere della questione in mancanza di composizione bonaria tra le parti, ove possibile, ferma restando la tutela primaria dell’interesse pubblico alla corretta finalizzazione ed utilizzazione del bene comunale.
Dott. Eugenio De Carlo 10 agosto 2022
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