Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Riposta al quesito della Dr.ssa Liliana Palmieri
QuesitiHo ricevuto una dichiarazione di cambio abitazione nell'ambito dello stesso comune. La dichiarazione è accompagnata da una comunicazione con la quale si sottolinea che la dichiarante è domiciliata presso una struttura protetta per vittime di violenza, pertanto, in sede di accertamenti per la verifica della dimora abituale, non potrà essere trovata al nuovo indirizzo. Essendo certa che il vigile trasmetterà un accertamento negativo, come devo procedere? Ho già acquisito la dichiarazione e fatto l'iscrizione al nuovo indirizzo, non ho ancora inviato la richiesta di accertamento al Vigile non sapendo come comportarmi per via dell'assenza del requisito della dimora abituale. In questo caso potrebbe essere derogato? Potrei evitare di mandare il Vigile e confermare comunque l'iscrizione data la situazione delicata e l'impossibilità della signora di vivere nel proprio appartamento?
Gli elementi forniti nel quesito non sono sufficienti a dare una risposta circostanziata. Certamente, se per questa signora esistesse un provvedimento dell'autorità giudiziaria che disponesse la secretazione degli atti anagrafici e, dunque, dell'indirizzo di dimora abituale, la situazione potrebbe essere gestita nel modo migliore; ciò anche se con ANPR non è così immediato e di facile applicazione.
Occorre comunque ricordare che gli accertamenti sono sempre obbligatori; sono facoltativi solo nel caso di emigrazione in altro comune.
Premesso ciò, occorre valutare un insieme di fattori, che sono sempre decisivi per l'accertamento della dimora abituale; ad esempio, l'abitazione indicata come luogo di dimora abituale è di proprietà o in affitto? Vi sono altri familiari già iscritti? La permanenza della signora presso la struttura protetta ha carattere di assoluta temporaneità, per cui, cessata la causa che impedisce alla signora di vivere stabilmente ed effettivamente all'indirizzo dichiarato, costei rientrerà nel luogo dichiarato come di dimora abituale, oppure è presumibile che la permanenza si protragga a lungo? Tutti questi elementi devono essere ponderati con attenzione per capire come gestire la posizione anagrafica di questa persona.
Infatti, al di là della presenza o della assenza fisica al momento degli accertamenti, che non sempre è decisiva ai fini della valutazione della dimora abituale, si tratta di capire se questa signora, cessata la situazione contingente che la tiene lontana dalla sua nuova casa, radicherà la sua dimora abituale all'indirizzo dichiarato.
Non è da escludere in assoluto (ma, ripeto, occorre ponderare tutti gli aspetti sopra indicati e ogni altro elemento utile), la possibilità di iscrivere questa persona come senza fissa dimora nella via non territoriale; cessata la situazione di criticità, potrà essere iscritta all'indirizzo di dimora abituale.
Dr.ssa Liliana Palmieri 5 agosto 2022
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