Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta al quesito del Dr. Andrea Dallatomasina
QuesitiI servizi sociali del nostro comune hanno ricevuto la richiesta di supporto di un cittadino comunitario privo di documenti validi che vive come senza fissa dimora in alcuni periodi anche nel nostro territorio comunale. Il signore ha passaporto romeno temporaneo di durata 1 anno scaduto il 16 Marzo 2018, carta d'identità romena temporanea scaduta il 27 febbraio 2018. Si richiede se la persona possa far richiesta di iscrizione nell’elenco dei senza fissa dimora nel nostro comune con i documenti che possiede o se debba, anche per l’iscrizione nei senza fissa dimora, possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge 30/2007. Sarebbe eventualmente sufficiente una dichiarazione consolare delle esatte generalità del soggetto alla Sua identificazione e eventuale iscrizione?
Per il caso descritto le questioni che l’ufficiale d’anagrafe deve affrontare sono:
Quindi procediamo per punti.
Punto 1). Non è possibile accettare una dichiarazione di iscrizione anagrafica allegando copia di un documento scaduto perché l'allegazione del documento è parte integrante della dichiarazione ai fini delle responsabilità civile e penale per mendaci dichiarazioni che assume il firmatario della dichiarazione che gode immediatamente dell'iscrizione. Una possibile soluzione è quello di identificarlo mediante gli organi di polizia o, se è possibile, per conoscenza diretta e far firmare l'istanza avanti al dipendente addetto che provvederà a completare le modalità di identificazione, avallando con la propria firma quella apposta dal dichiarante (articolo 38 comma 3 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445).
Anche una dichiarazione consolare munita di fotografia potrebbe essere utile all’identificazione del soggetto in questione.
Punto 2). Qualsiasi cittadino comunitario per essere iscritto anagraficamente in Italia dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di soggiorno previsti dall’articolo 7 comma 1 lettere a), b), c) o d) del Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30. Dovrà essere pertanto o un lavoratore autonomo o subordinato nello Stato (lettera a), essere in possesso di risorse economiche e possesso un’assicurazione o di idoneo titolo comunque denominato che copra i rischi nel territorio nazionale (lettera b), studente (lettera c) o famigliare di cittadino comunitario (lettera d). Nel caso descritto sarà più facile ricorrere al punto b.
Punto 3). L’articolo 1 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recita “Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.”
Nella nuova formulazione del comma 3 dell’articolo 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recita “ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio si considera residente nel comune di nascita”.
Inoltre l’articolo 3, comma 39, della Legge 15 Luglio 2009, n. 94, ha aggiunto un quarto comma all’articolo 2 della Legge anagrafica, prevedendo l’istituzione “senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema Ina-Saia”.
In base alla nuova normativa cambiano, dunque, le modalità di iscrizione anagrafica delle persone senza fissa dimora, per le quali viene introdotto l’obbligo di fornire all’ufficiale d'anagrafe, al momento della richiesta di iscrizione, “gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio”.
Prima del luglio 2009, eleggere domicilio ai fini anagrafici era sempre stata una scelta libera, esclusiva e incondizionata del richiedente che fosse privo di una dimora stabile; a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94, non basta quindi scegliere un comune di residenza, ma occorre anche dimostrare che la scelta è motivata dalla presenza sul territorio comunale di propri “affari ed interessi” che giustifichino l’iscrizione anagrafica.
Il “domicilio” non dovrà essere confuso con la “residenza”; di conseguenza gli accertamenti che l’ufficiale d’anagrafe dovrà disporre non possono riguardare il possesso della dimora abituale; caso mai, potrà rendersi necessario accertare l’effettiva mancanza di una dimora abituale, in quanto, come è noto, tutti coloro che hanno una dimora abituale sono obbligati ad essere iscritti nel luogo in ci si ha la dimora abituale, se necessario anche con provvedimento d’ufficio.
Ciò che può e deve essere accertato per la persona senza fissa dimora è il “domicilio” e cioè la sussistenza nel Comune del “centro principale dei propri affari e interessi”, secondo la definizione data dall’articolo 43 del Codice Civile.
La Corte di Cassazione ha precisato al riguardo che "Col domicilio si intende il luogo ove la persona, alla cui volontà occorre principalmente avere riguardo, concentra la generalità dei propri interessi, sia materiali ed economici, sia morali, sociali e familiari" (Cass. Civ. 20/7/1999, n. 775).
Ai fini della dichiarazione anagrafica del cittadino comunitario si dovrà integrare il modello ministeriale, inserendo, dopo la parte relativa alla richiesta di mutazione anagrafica, le seguenti dichiarazioni:
«- di non avere dimora abituale/stabile in alcun comune e di trovarsi in condizione di persona senza fissa dimora per i seguenti motivi: "…………………………………………………"
- di avere il domicilio in Codesto comune e di fornire all’ufficio di anagrafe i seguenti elementi e informazioni necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilirne l’effettiva sussistenza: ”………………………”
Andrea Dallatomasina 11 agosto 2022
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2246 sintomo n. 2273
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