Risposta del Dott. Ennio Braccioni
QuesitiL'ente consolida con il metodo integrale delle aziende speciali di cui non possiede quote di capitale la cui percentuale di partecipazione è comunque del 100%, avendone il controllo e nominando il cda. Si chiede se, in virtù del principio contabile 4/4 è tenuta comunque a calcolare la quota di pertinenza di terzi (che in questo caso sarebbe il 100%).
La risposta è affermativa. Le aziende speciali di cui al quesito configurano, ai fini della redazione del bilancio consolidato, degli entri strumentali controllati, ed a tale qualificazione consegue quale metodo di consolidamento quello integrale: l'applicazione del consolidamento integrale comporta che nel bilancio consolidato è rappresentata la quota di pertinenza di terzi sia nello stato patrimoniale (“fondo di dotazione e riserva di pertinenza di terzi”) che nel conto economico (“risultato economico dell’esercizio di pertinenza di terzi), distintamente da quella della capogruppo; a tal riguardo, le quote di terzi devono essere calcolate sui bilanci post rettifiche e non su quelli di partenza
Al riguardo si richiama il punto 4.3. del principio contabile applicato n. 4/4 concernente il bilancio consolidato che dispone quanto segue:
“” Nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, rettificato secondo le modalità indicate nel paragrafo precedente, è identificata la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d’esercizio, positivo o negativo, e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo “”.
17 agosto 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4215, sintomo n. 4271
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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Agenzia delle Entrate – Circolare 29 maggio 2025, n. 6/E
Agenzia delle Entrate – Comunicato stampa 29 maggio 2025
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