Disciplina ex rt. 38 t.u. edilizia: natura della "fiscalizzazione" prevista e sua quantificazione
TAR Lombardia, Milano, Sezione II - Sentenza 15 aprile 2025, n. 1364
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiVorrei sapere quale sia la procedura corretta per quantificare i maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali da D2 a D3 che devono essere poste a carico della componente stabile del fondo di cui all'art. 67 del ccnl 2016/18 e più precisamente se devo tener conto solo del differenziale dello stipendio tabellare oppure devo anche tener conto del differenziale dell'elemento perequativo.
Come precisato dall’ARAN con l’orientamento applicativo CFL1 del 2.8.2018 l’elemento perequativo rappresenta una specifica, autonoma e distinta voce retributiva, la cui corresponsione avviene una-tantum nell’arco di uno specifico e determinato periodo temporale (la cui corresponsione è stata prorogata, con l’art. 1, comma 440, lettera b) della Legge 145/2018, fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019/2021, che ne disciplinano il riassorbimento).
Per tali caratteristiche non rientra in nessuna delle nozioni di retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. a), b) e c) del CCNL 9.5.2022 e non può essere qualificato come “trattamento economico accessorio”.
Pertanto, a carico della componente stabile del fondo devono essere poste le differenze retributive tra la posizione economica D3 (euro 25.269,34, cui occorre aggiungere la quota per la tredicesima mensilità) e la posizione economica D2 (euro 23.053,49, cui occorre aggiungere la quota per la tredicesima mensilità), i cui valori si evincono su base annua dall’ultima colonna della tabella “A” del CCNL 21.5.2018.
Si ricorda, infine, che, per effetto della progressione economica, cambiano i valori dell’elemento perequativo spettante in relazione alla posizione economica D3, come si evince dalla tabella “D” del medesimo CCNL. A tal proposito l’ARAN ha avuto modo di precisare che la disciplina contrattuale non prevede in alcun modo la conservazione della voce retributiva nell’importo in godimento nella posizione economica precedentemente posseduta.
22 agosto 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4727, sintomo n. 4838
TAR Lombardia, Milano, Sezione II - Sentenza 15 aprile 2025, n. 1364
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34113
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 30 aprile 2025 – Id: 34207
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 14 gennaio 2025 – CFL263
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