Liquidazione incentivi Imu

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
01 Settembre 2022

Chiedo l'esatta procedura per la liquidazione degli incentivi Imu. In particolare il recupero Imu  è stato indicato anche come obiettivo Performance. I colleghi hanno quindi diritto alla liquidazione degli incentivi Imu e anche alla liquidazione degli obiettivi performance oppure la liquidazione degli incentivi Imu deve ricomprende anche quella della performance?

Risposta

Gli incentivi tributari e gli incentivi legati alla performance individuale sono complementari e non alternativi. I presupposti per il riconoscimento e la conseguente erogazione sono, tuttavia, differenti. Alla premialità individuale concorrono tutti i dipendenti dell’ente all’esito della valutazione della performance individuale che deve svilupparsi sulle direttrici valutative previste dall’art. 9 del DLgs. 150/2009, come dettagliati dal Sistema di misurazione e valutazione della performance che ciascuna amministrazione deve adottare, previo parere preventivo e vincolante dell’organismo così come previsto dall’art. 7 del medesimo decreto. L’entità del premo individuale dipende dall’entità delle risorse complessivamente destinate in sede di contrattazione integrativa alla performance individuale, dalla categoria di inquadramento, dall’esito della valutazione individuale.

Gli incentivi tributari sono stati reintrodotti dall’art. 1, comma 1091, della Legge 145/2018 il quale prevede che “il maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale  propria  e  della TARI, nell'esercizio  fiscale  precedente  a  quello  di  riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento, sia destinato, limitatamente all'anno di  riferimento,  al potenziamento  delle  risorse  strumentali  degli   uffici   comunali preposti alla gestione delle entrate e al trattamento accessorio  del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale”. Tali risorse, nella parte destinate al trattamento accessorio del personale dipendente, non rientrano nel limite ex art 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017. Se le amministrazioni intendono utilizzare è necessario:

  1. che il bilancio preventivo sia stato approvato entro il termine normativamente previsto o quello eventualmente differito con legge o con decreto ministeriale;
  2. che il rendiconto sia stato approvato entro il termine del 30 aprile o quello eventuale differito da apposita norma di legge;
  3. che l’amministrazione, nell’esercizio della propria autonomia, abbia deciso di utilizzare tale forma di incentivazione adottando preventivamente il regolamento attuativo previsto dalla norma istitutiva;
  4. che dal rendiconto si rilevi un incremento del gettito IMU e TARI rispetto all’anno precedente;
  5. che, ai fini dell’utilizzo delle risorse, la cui quota da destinare all’incentivazione dovrà essere determinata secondo la percentuale prevista dal regolamento e comunque nella misura massima del 5% dell’incremento di gettito, vengano preventivamente assegnati obiettivi afferenti la gestione delle entrate, anche attraverso uno specifico progetto obiettivo che rispetti le indicazioni tipiche degli obiettivi di performance, individui il personale coinvolto e i profili professionali  e stabilisca le verifiche da effettuare ai fini della valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi e la correlazione con la incentivazione massima prevista per i diversi profili professionali che, invece, dovrebbe essere affidata alla contrattazione integrativa.

Infine, alla contrattazione integrativa spetta il compito di individuare eventuali criteri di correlazione tra i compensi incentivanti per il recupero dell’evasione e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa e dei dirigenti coinvolti in tale forma di incentivazione. Infatti, il CCNL funzioni locali 21.5.2018 prevede, all’art. 7, comma 4, lettera J), tra le materie della contrattazione integrativa proprio la correlazione tra i compensi di cui all’art. 18, comma 1, lett. h) e la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, laddove i compensi di cui al citato art. 18 sono propri quelli che “specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale”. Analogamente l’art. 45, comma 1, lettera e) del CCNL 17.12.2020 prevede tra le materie della contrattazione integrativa dei dirigenti “i criteri delle forme di incentivazione delle specifiche attività e prestazioni correlate all’utilizzo delle risorse previste da specifiche disposizioni legge, di cui all’art. 60, nonché la eventuale correlazione tra i suddetti compensi e la retribuzione di risultato”, laddove l’art. 60, comma 2, prevede, in deroga al principio della onnicomprensività, che “In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, ai dirigenti possono essere erogati direttamente, a titolo di retribuzione di risultato, solo i compensi previsti da specifiche disposizioni di legge, come espressamente recepite nelle vigenti disposizioni della contrattazione collettiva nazionale”.

Il beneficio attribuito ai singoli dipendenti non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo   lordo   individuale e ciò indipendentemente dalle previsioni regolamentari e alla disciplina contrattuale in quanto si tratta di un limite inderogabile che deve essere presidiato sicuramente al momento della liquidazione.

L’elemento in comune tra le due forme di incentivazione è costituito dall’assegnazione preventiva degli obiettivi di performance, senza la quale ogni possibilità di erogazione degli incentivi è radicalmente impedita. Nel caso degli incentivi legati alla performance individuale la valutazione include oltre agli obiettivi anche le competenze e i comportamenti organizzativi e professionali.

22 agosto 2022             Angelo M. Savazzi      

 

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