MATERIALE WORKSHOP: LA GESTIONE CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI: IL RUOLO DI COORDINAMENTO DEL SEGRETARIO COMUNALE
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiDipendente enti locali dal 01.01.1991. Al 31.12.1995 non raggiungeva i 18 anni di contributi - pensione mista. Maturazione requisito 29 ottobre 2022 (42 anni e 10 mesi). Decorrenza pensione 30 gennaio 2023. Ha percepito e continua a percepire indennità di posizione organizzativa (P.O.) - responsabilità servizio la cui nomina cessa il 31.12.2022 e non ritiene garantita la nuova rinomina solo per il mese di gennaio 2023. Sembra di capire che: La quota A si calcola moltiplicando l’ultimo stipendio per 12 e quindi l’eventuale mancanza di indennità sul mese di gennaio induce a consigliare la cessazione del rapporto di lavoro al 31.12.2022 così da avere salvo l’ultimo stipendio. La quota B si calcola con la media degli ultimi 10 anni dalla decorrenza (30.01.2023) ed al netto della voci variabili dello stipendio. Di fatto cessando al 31.12 nel calcolo verrebbe a mancare l’ultimo mese di stipendio ma questo risulterebbe “spalmato” sui 10 anni. In questo caso però come verrebbe considerata l’indennità di P.O. percepita negli anni precedenti? Voce fissa o variabile? E quindi che effetti avrebbe sul calcolo B si perderebbe solo nello stipendio di gennaio o su tutto l’arco contributivo decennale? La quota C si calcola sull’accantonamento del 33% dal 1996 o dal 2012? Se tutto è corretto, cosa si ritiene sia più opportuno fare? Cessare il rapporto di lavoro al 31.12.22 o il 30.01.23, soprattutto in relazione all’indennità di P.O.?
La quota A di pensione fotografa la retribuzione annua fissa e continuativa (comprensiva della retribuzione di posizione) dell’ultimo giorno di servizio; tale valore viene moltiplicato per il coefficiente maturato in corrispondenza dell’anzianità maturata al 31 dicembre 1992.
La quota B di pensione, per i soggetti con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, viene calcolata prendendo a riferimento la retribuzione media pensionabile relativa al periodo dal 1° gennaio 1993 fino alla cessazione. Gli ultimi dieci anni vengono considerati soltanto per i soggetti che potevano vantare almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995. Nella determinazione della quota B di pensione, le somme erogate e assoggettate a contribuzione non sono distinte in voci fisse e voci variabili, in quanto vengono considerato come “unico” importo.
Per i soggetti con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, la quota C fotografa le retribuzioni percepite dal 1996 fino alla cessazione.
Stante quanto sopra e considerati i dati forniti, se il dipendente nutri dubbi sulla possibilità di un rinnovo dell’incarico di posizione organizzativa, al fine di non perdere la valorizzazione della retribuzione di posizione sulla quota A di pensione, è necessario che si dimetta il 31 dicembre 2022 (ultimo giorno di servizio). Resterà dal 1° gennaio 2023 fino al 29 gennaio 2023 senza stipendio e senza pensione, con diritto alla pensione dal 30 gennaio 2023. Infatti, come noto, i tre mesi di finestra mobile non necessariamente devono essere lavorati e contribuiti.
Ai fini delle quote B e C di pensione, aver percepito o meno la retribuzione di posizione sull’ultimo mese di servizio (gennaio 2023) è del tutto ininfluente in quanto l’impatto economico è trascurabile ai fini pensionistici.
18 agosto 2022 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4731, sintomo n. 4842
Sintesi dell'intervento della Dott.ssa Elena Brunetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica – Decreto Direttoriale 12 dicembre 2024, n. 253
Albo Nazionale Gestori Ambientali - Delibera 19 dicembre 2024, n. 3
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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