IVA su lavori di sistemazione di una pista ciclabile

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
01 Settembre 2022

L'amministrazione comunale deve effettuare lavori di sistemazione di una pista ciclabile, è possibile applicare l'iva al 10%?

Il lavoro consiste sostanzialmente nell’apposizione di cordoli a difesa della pista ciclabile nel lato della strada.

Risposta

Va preliminarmente ricordato che ai sensi del n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata DPR   26 ottobre 1972, n. 633, cd. decreto IVA, sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies della medesima Tabella.

Tra le opere contemplate nel predetto n. 127-quinquies, rientrano anche quelle di urbanizzazione primaria e secondaria elencate nell'art. 4, della legge 29 settembre1964, n. 847, integrato dall'art. 44,  della legge 22 ottobre 1971, n. 685.

In linea generale, a tale elenco è riconosciuta la funzione di individuare con carattere di tassatività le infrastrutture indispensabili per assicurare alla collettività di un determinato insediamento residenziale le necessarie condizioni di vita sotto il profilo dell'igiene, della viabilità e della sicurezza (cfr. Cassazione civile, sezione V, 27gennaio 2010, n. 1652).

Possono, altresì, fruire dell'aliquota IVA del 10 per cento gli interventi di "restauro e risanamento conservativo" (lett. c), di "ristrutturazione edilizia" (lett. d) e di "ristrutturazione urbanistica" (lett. e) di cui all'art. 31,  della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, come si evince dalla lettura combinata del n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, allegata al decreto IVA  e dell'art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito in legge 26 giugno 1990, n. 165.

Ai lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui, rispettivamente, alle lettere a) e b) del primo comma,  del citato art. 31,  della legge 5 agosto 1978, n. 457, si applica, invece, l'aliquota IVA nella misura ordinaria (cfr. risoluzione n. 157/E del 12 ottobre 2001 e  risposta ad istanza di interpello n. 29 del 2019).

Ciò premesso, si fa presente che, in linea generale, la qualificazione di una determinata opera come "opera di urbanizzazione", spetta, in ultima analisi, al Comune o altro ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche (cfr. la risoluzione n. 561194 del 3 dicembre 1990)".

Tra le opere di urbanizzazione di cui al n. 127-quinquies sono comprese le "fognature", nonché gli "impianti di depurazione destinati ad essere collegati a reti fognarie anche intercomunali e ai relativi collettori di adduzione".

In linea generale, l'amministrazione finanziaria ha chiarito che l'aliquota ridotta prevista dall'art. 127-septies si applica ai lavori di realizzazione ex novo, anche fuori dall'ambito del tessuto urbano (art. 3, comma 11, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90), delle opere indicate al n. 127-quinquies e non agli interventi di semplice sistemazione, miglioria o modifica delle stesse, anche se comportanti un potenziamento delle medesime (cfr., , risoluzione Min. Finanze n. 397666 del 26 luglio 1985 e risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008).

 

In tal senso, è stata esclusa l'applicazione dell'aliquota ridotta agli interventi di rafforzamento e consolidamento statico di collettori e adduttori di canali di gronde, navigli, rogge, cavalcavia e simili siti sia in città che fuori del territorio urbano (cfr. risoluzione Min. Finanze n. 46 del 26 maggio 1998).

Con riferimento ai lavori su strade preesistenti, l'amministrazione ha chiarito che i lavori di ammodernamento, sistemazione, pavimentazione di strada, non essendo riconducibili nel concetto di costruzione, che riguarda la realizzazione "ex novo" di un'opera edilizia, rappresentano una semplice miglioria o modifica dell'opera stessa e come tali non rientrano tra gli interventi che possono fruire dell'aliquota IVA ridotta. Tuttavia, in relazione alla costruzione di marciapiedi e vialetti pedonali realizzati su strade residenziali, anche se successivamente alla costruzione della strada, è stato precisato che è applicabile l'aliquota IVA ridotta nella considerazione che trattasi di interventi inerenti opere di urbanizzazione primaria, ovvero strade residenziali (cfr. risoluzione n. 202/E del 19 maggio 2008; risoluzione del 3 novembre 1981, n. 332592).

Sull’argomento si segnala che la  Commissione tributaria della provincia di Ravenna,  con la sentenza n. 93/02/15 , depositata il 12 febbraio 2015,   ha disposto che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria relative  a due fatture emesse nei confronti di  due notissimi Comuni romagnoli , rientrano a pieno titolo nell’ambito del recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 31, primo comma della legge 457/78 e, pertanto, godono dell’aliquota agevolata del 10%; il riferimento era alle piste ciclabili e a nuovi marciapiedi.

Nella sentenza i giudici tributari di primo grado di Ravenna ricordano  che l’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 202/2008, “ha precisato che i lavori di pavimentazione delle strade, consistendo in una miglioria e non in una vera e propria costruzione, non possono scontare l’IVA ridotta, a meno che non si tratti di marciapiedi e vialetti costruiti su strade residenziali, in tale ultimo caso, infatti, si configura un intervento relativo a opere di urbanizzazione primaria.

Alla luce, quindi, delle argomentazioni esposte dall’impresa ricorrente, la Commissione tributaria, esaminata tutta la documentazione prodotta dalla parte ricorrente, corredata da dichiarazioni, pareri e relazione  tecnica ed in assenza di qualsiasi prova da parte dell’Amministrazione finanziaria, che ha solo prodotto il Processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, ritiene che le opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui alle contestate fatture, rientrano a pieno titolo nell’ambito del recupero, restauro conservativo e ristrutturazione urbanistica di cui all’art. 31, primo comma della legge 457/78 e, pertanto, godono dell’aliquota agevolata del 10%” (cfr. “Nuovi marciapiedi e piste ciclabili: ok all’Iva del 10%” da Il Sole Ore del  16 marzo 2015).

24 agosto 2022             Federico Gavioli

 

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