Inapplicabilità del decreto salva casa ai provvedimenti adottati in precedenza e mero superamento della tolleranza costruttiva
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
Ministero della giustizia – Comunicato GU n.202 del 30-8-2022
Servizi Comunali Sostegni alle impreseMINISTERO DELLA GIUSTIZIA
COMUNICATO
Mancata conversione del decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidita' delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale».
(22A04917)
(GU n.202 del 30-8-2022)
Il decreto-legge 30 giugno 2022, n. 80, recante: «Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale per il terzo trimestre 2022 e per garantire la liquidita' delle imprese che effettuano stoccaggio di gas naturale.», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 151 del 30 giugno 2022, e' stato abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 91, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.».
Si comunica altresi' che, ai sensi del medesimo art. 1, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 91, «Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 80 del 2022.».
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
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