Fermo restando che la anticipazione di liquidità prevista dall’articolo 93 della legge regionale Toscana n. 68/2011 non può configurare una concessione di risorse aggiuntive, e deve pertanto rispettare il principio per cui la stessa non può determinare effetti espansivi della spesa (nota), si evidenzia che detta anticipazione deve essere restituita, senza alcun onere per interessi, entro trentasei mesi dalla erogazione: e poiché detta restituzione va effettuata “entro trentasei mesi” (e non “in trentasei mesi”), non si è di fronte ad una anticipazione “a rimborso pluriennale” (restituzione rateizzata in più anni), in quanto detto rimborso ben può essere effettuato in unica soluzione, beninteso entro il ricordato limite temporale triennale.
L’articolo 53 del d.l. n. 73/2021 ed il successivo paragrafo 3.20-bis del principio applicato di cui all’allegato 4/2 del d. lgs. n. 118/2011 (quale risulta a seguito delle modifiche disposte dai DD.MM. 1° agosto 2019, 7 settembre 2020 e 1° settembre 2021, e che ha rappresentato un adeguamento a quanto già previsto dal citato articolo 53 del d.l. n. 73/2021) sono intervenuti a dettare le regole per la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità, segnatamente nelle seguenti due fattispecie:
1) anticipazioni che devono essere chiuse entro l’anno (come ad esempio la anticipazione prevista dall’articolo 1, comma 556, della legge di bilancio 2020));
2) anticipazioni che non devono essere chiuse entro l’anno, e cioè a rimborso pluriennale.
Da quanto sopra esposto deriva, a parere dello scrivente e come già ritenuto anche da codesto Ente, che la anticipazione di cui alla legge regionale Toscana n. 68/2011, per la quale non sono previsti né la chiusura entro l’anno né un rimborso pluriennale, non rientra nelle fattispecie disciplinate dall’articolo 53 del d.l. n. 73/2021 e dal paragrafo 3.20-bis del principio applicato n. 4/2, per cui non risultano alla stessa applicabili i meccanismi contabili previsti da queste ultime disposizioni.
Tanto premesso, si ritiene che per la gestione della anticipazione suddetta l’Ente, oltre alle previsioni di entrata concernente la anticipazione (al titolo 6) e alla correlata spesa per la redazione del nuovo piano operativo comunale (titolo 1), avrebbe dovuto iscrivere nel bilancio 2021 in entrata le risorse necessarie al finanziamento effettivo della suddetta spesa nonché nel titolo 4 della parte uscita la spesa per la restituzione della anticipazione ottenuta: così facendo si sarebbero sterilizzati gli effetti espansivi della spesa, altrimenti determinati dall’entrata derivante dalla anticipazione.
Per quanto concerne l’entrata destinata a finanziare la redazione del piano, essendo quest’ultima una spesa a carattere non permanente, la stessa ben avrebbe potuto essere finanziata, tra l’altro, mediante utilizzo della quota libera dell’avanzo di amministrazione, ovviamente nei limiti e nel rispetto delle priorità indicate dal comma 2 dell’articolo 187 del TUEL; per quanto riguarda lo stanziamento di spesa del titolo 4, non essendo la spesa stessa esigibile nel 2021, lo stesso avrebbe dovuto confluire nell’avanzo di amministrazione, avanzo da utilizzarsi nell’esercizio 2022 per finanziare l’onere di restituzione alla Regione (al riguardo si evidenzia che la deliberazione della Giunta Regionale toscana n. 182 del 12 marzo 2012 prescriveva l’obbligo, per i comuni richiedenti la anticipazione, della adozione di una apposita deliberazione consiliare contenente, tra l’altro:
- l'impegno a restituire senza interessi l'anticipazione entro trentasei mesi dalla data di erogazione del finanziamento regionale;
- l'assunzione dell'obbligo di effettuare l'impegno di spesa sul bilancio pluriennale ai sensi dell'articolo 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Poiché l'Ente nel bilancio 2021 si è limitato ad iscrivere solamente le prime due poste contabili - in entrata quella relativa alla anticipazione ed in uscita quella relativa alla redazione del piano operativo comunale - e tenuto conto che in occasione del rendiconto 2021 non ha provveduto ad accantonare nel risultato di amministrazione un importo pari alla anticipazione ottenuta (accantonamento che avrebbe compensato, azzerandolo, l’incremento della spesa impropriamente avutosi nell’esercizio 2021), detto importo è confluito nella quota libera dell’avanzo di amministrazione; dovendosi ora disporre la restituzione alla Regione dell’l’importo a suo tempo ottenuto, il finanziamento della spesa corrispondente potrà essere assicurato con l’utilizzo della quota libera dell’avanzo, ed a tal fine dovrà essere adotta specifica delibera consiliare di variazione al bilancio in corso, corredata del parere dell’organo di revisione.
Per quanto concerne la codifica da attribuire al rimborso della anticipazione quella indicata nel quesito risulta corretta.
24 agosto 2022 Ennio Braccioni
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 4219, sintomo n. 4275
(nota) l’articolo 93, comma 1, della legge regionale prevede espressamente che “” ... l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera ... “”; anche se testualmente riferita alla sola realizzazione di opere, tale prescrizione è da ritenere applicabile anche per il caso di anticipazioni concesse per la redazione di piani strutturali, regolamenti urbanistici e loro varianti e studi connessi, e cioè per spese di progettazione.
(nota) l’articolo 93, comma 1, della legge regionale prevede espressamente che “” ... l'anticipazione per la realizzazione delle opere è concessa per motivi di liquidità nelle more dell'incasso dei fondi previsti per il finanziamento del quadro economico dell'opera ... “”; anche se testualmente riferita alla sola realizzazione di opere, tale prescrizione è da ritenere applicabile anche per il caso di anticipazioni concesse per la redazione di piani strutturali, regolamenti urbanistici e loro varianti e studi connessi, e cioè per spese di progettazione.