Rinuncia all'indennità di funzione

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
07 Settembre 2022

Un amministratore può richiedere la rinuncia all'indennità di funzione spettante agli amministratori a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1, commi 583-585 della legge n. 234/2021 devolvendo quanto dovuto per attività benefiche da regolarizzare contabilmente con mandati e reversali?

Risposta

Il comma 586 della legge n.234/2021 prevede che, a titolo di concorso alla copertura dell’onere sostenuto dai comuni per l'incremento delle indennità di funzione da corrispondere ai sindaci ed agli amministratori locali comunali, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge n. 124 del 2019, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2024.

Il DM MEF del 30 giugno 2022 dispone che i comuni beneficiari sono tenuti a riversare sul Capo XIV - capitolo 3560 “Entrate eventuali e diverse del Ministero dell’interno” - articolo 03 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” l’importo del contributo non utilizzato nell’esercizio finanziario 2022 per la copertura del maggior onere, così ribadendo che si tratta di onere aggiuntivo rispetto a quello a carico dei comuni.

Al riguardo, si rammenta che la Corte dei conti, sezione regionale di controllo della Regione Liguria, con la deliberazione n. 98/2020, sia pure con riferimento alla quota di contributo statale previsto dall’art. 57-quater del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha ritenuto essere “vincolata inderogabilmente alla specifica finalità indicata dalla legge”, ossia al “concorso alla copertura del maggior onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento dell'indennità di funzione per l'esercizio della carica di sindaco”.

Ha affermato, infatti, la predetta sezione di controllo della Liguria che sulle “predette somme (quelle previste dal citato DM), infatti, grava, per legge, un vincolo di destinazione che non può essere modificato né dalla volontà dell’ente né dalla volontà del sindaco. Quest’ultimo, in particolare, ha la facoltà di rinunciare all’indennità, essendo quest’ultima un diritto di credito per sua natura disponibile, e potrebbe anche effettuare una rinuncia condizionata ad una specifica destinazione delle somme (potendo la condizione, sospensiva o risolutiva, applicarsi anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale ai sensi dell’art 1324 c.c.), ma gli effetti del negozio giuridico rimangono circoscritti alla sfera patrimoniale del rinunciante (acquisizione o meno al patrimonio) e non possono incidere sulle ulteriori destinazioni delle somme, destinazioni che rientrano nella discrezionalità dell’ente.”

30 agosto 2022             Eugenio De Carlo

 

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