Informazioni riguardo il Dlgs n. 105 /2022 in particolare sui congedi parentali retribuiti al 30%

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
09 Settembre 2022

Si chiede alcune informazioni riguardo il Dlgs n. 105 del 30/06/2022 entrato in vigore il 14/08/2022 in particolare sui congedi parentali retribuiti al 30%. L’Ente ha una dipendente che ha avuto un bambino a novembre 2021. Ha chiesto di poter usufruire dei congedi parentali retribuiti al 30% solo per due giorni la settimana nel mese di agosto e settembre. Le mie domande sono le seguenti:

1) rientra anche lei con la nuova normativa e pertanto dal 14 agosto maturerà ferie tredicesima ecc., mentre i giorni di facoltativa chiesti precedentemente al 14 agosto non maturerà né ferie né tredicesima mensilità?

2) Ha diritto anche lei fino al compimento dei 12 anni del bambino della facoltativa retribuita al 30%?

3) In caso usufruisca dei congedi parentali solo la madre (non è un genitore solo), i mesi di congedo parentale sono 6 e cioè 3+3 di cui il primo mese retribuito al 100/100 e i restanti al 30% oppure diventano 9 se non ne usufruisce il papà?

Risposta
  1. Per i congedi usufruiti successivamente al 13 agosto si applicheranno le nuove regole e, pertanto, il congedo parentale, oltre ad essere computato ai fini dell’anzianità di servizio, non comporta riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
  2. Si deve ritenere che nei casi in cui il bambino non abbia ancora raggiunto l’età dei 12 anni, anche se nato prima dell’entrata in vigore della legge, si applichi la nuova disciplina e, quindi, spetti l’indennità nei termini seguenti. Mentre in precedenza spettava una indennità pari al 30% della retribuzione fino al sesto anno di vita del bambino e per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi, con la novella è stato previsto che:
  1. L’indennità del 30 percento spetta, fino all’età di dodici anni del bambino, a ciascun genitore per 3 mesi non trasferibili;
  2. I genitori hanno diritto, in alternativa tra di loro, ad un ulteriore periodo di congedo di tre mesi per i quali spetta l’indennità pari al 30%;
  3. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi.
  4. Qualora sia stato disposto l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale, quindi per un totale di 9 mesi.
  1. Nel caso usufruisca i congedi parentali solo la madre, ma l’altro genitore sia comunque presente e non si rientri nell’ipotesi di affidamento esclusivo alla madre, spettano 6 mesi di congedo parentale di cui il primo mese, remunerato per intero, come previsto dall’art. 43 CCNL 21.5.2018, e i restanti al 30%.

5 settembre 2022          Angelo M. Savazzi   

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4770, sintomo n. 4881

 

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